Imposte

Addizionale sui manager, pesa il compenso variabile

Il 10% aggiuntivo scatta se il bonus è superiore alla remunerazione fissa

di Marco Piazza

È ancora attuale l’addizionale del 10% sugli emolumenti corrisposti sotto forma di bonus e stock option a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario. L’addizionale è stata introdotta con l’articolo 33 del Dl 78 del 2020, poi modificato dall’articolo 23 del Dl 98 del 2011 e trova applicazione nei confronti dei dirigenti e degli amministratori delle banche e degli altri soggetti che operano nel settore finanziario.

Nella risposta a question time 5-07328 in commissione Finanze alla Camera, il ministero dell’Economia ha confermato che i soggetti operanti nel settore finanziario sono ora individuati dall’articolo 162-bis del Tuir che elenca gli intermediari finanziari. Prevalentemente si tratta delle banche, Sim, Sgr finanziarie nei confronti del pubblico, relative società controllanti, Imel, istituti di pagamento e le cosiddette società di partecipazione finanziaria, che investono prevalentemente in intermediari finanziari. Sono quindi escluse le cosiddette «holding industriali» (società di partecipazione non finanziaria).

L’addizionale si applica sull’ammontare della parte variabile del compenso di importo maggiore della parte fissa della retribuzione. In altri termini (si veda la circolare 41/E del 2011) a fronte di una retribuzione fissa pari a 1.000 e di compensi variabili pari a 1.800 (remunerazione complessiva 2.800), la quota di compenso variabile soggetta all’addizionale è 800. La risposta a interpello delle Entrate 11/2022, che richiama i precedenti in materia, ribadisce che la parte variabile comprende anche gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza.

Prima del Dl 98/2011, l’ammontare imponibile era la parte di compenso variabile eccedente il triplo della retribuzione fissa. Si sono formati contrasti interpretativi sulla questione se la modifica normativa introdotta con il Dl 98/2011 riguardi solo la base imponibile o anche la determinazione della soglia che fa scattare l’addizionale. Mentre, ad esempio, la Ctr Lombardia, con le sentenza 3375 del 2019, e 191 del 2021 ha ritenuto che il presupposto che fa scattare l’obbligo di applicare l’addizionale del 10% continui ad essere che i compensi variabili maturati siano di ammontare superiore al triplo dei compensi fissi, in altre pronunce (sentenze 1437 e 4079 del 2021), la stessa Commissione ha ritenuto che la modifica normativa introdotta con il Dl 98 del 2011 riguardi sia il presupposto dell’addizionale sia la base imponibile. Questo secondo orientamento è quello fatto proprio dal Mef nell’interrogazione parlamentare in commento.

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