Imposte

Il cedente responsabile di fattura con Iva per beni oggettivamente indetraibili

In questi casi il cessionario non può spendere parte del plafond

Le procedure per regolarizzare lo splafonamento valgono anche per gli acquisti senza Iva, con lettera d'intento, di beni e servizi per i quali l'imposta è oggettivamente indetraibile con responsabilità indiretta anche del cedente.

Tra i chiarimenti che arrivano dall' agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, la risposta alla domanda su quale sia la procedura per correggere la fattura ricevuta dall'esportatore abituale senza addebito dell'Iva in caso di indetraibilità oggettiva fornisce finalmente un'indicazione ufficiale circa la strada da seguire qualora il contribuente incorra in questo tipo di violazione.

La facoltà prevista all'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72, che consente all'esportatore abituale, nei limiti del plafond, di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, non è illimitata. Secondo quanto previsto dalla circolare 145/E/1998, un limite è rappresentato dagli acquisti di quei beni e servizi per i quali l'articolo 19 e seguenti del Dpr 633/72 prevedono un'indetraibilità oggettiva. Si tratta, ad esempio, degli aeromobili e relativi componenti, beni di lusso, navi ed imbarcazioni da diporto e relativi componenti e cambi (se tali beni non sono oggetto della propria attività), autoveicoli (detraibilità limitata al 40%), carburante (detraibilità nei limiti in cui l'Iva è detraibile relativa all'acquisto del veicolo è destinato) eccetera.

Ebbene, tali beni non possono essere acquistati senza Iva in presenza di una lettera d'intento in quanto, contrariamente, si creerebbe un effetto distorsivo per cui gli esportatori abituali potrebbero acquistare, senza pagare l'Iva, nelle ipotesi in cui, per legge, dovrebbero restare incisi dell'imposta.

La sanzione in cui si incorre nel caso della descritta violazione è quella prevista all'articolo 7, comma 4, Dlgs 471/97, ovvero dal 100 al 200% dell'imposta.

Chiara la disciplina, le procedure da utilizzare per correggere eventuali irregolarità, secondo l'Amministrazione finanziaria, sono quelle previste dalla risoluzione 16/E/2017, le stesse attuabili in caso di splafonamento, ovvero: la richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva (articolo 26, comma 1, Dpr 633/72) o, in alternativa, l'emissione di un'autofattura (in questo caso però rendendo l'Iva indetraibile sull'acquisto).

Le Entrate chiariscono anche che, rispetto a tale irregolarità, il cedente non è esente da responsabilità. Anzi, sembrerebbe che, laddove si tratta di un'operazione per la quale l'Iva è oggettivamente indetraibile, la fattura non imponibile in base all'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72 non consente al fornitore di dimostrare la sua buona fede. Pertanto, è doveroso per il fornitore avere una conoscenza piena circa le ipotesi di indetraibilità oggettiva che dipendono indubbiamente da caratteristiche e peculiarità dell'acquirente (ad esempio, questi potrebbe acquistare un autoveicolo nell'esercizio della propria attività d'impresa e avere Iva detraibile al 100% oppure no e, quindi, beneficiare di una detraibilità parziale del 40%). In altre parole, il cedente/prestatore deve inevitabilmente provvedere ad acquisire anche tali ulteriori dati che riguardano l'esportatore abituale, se non vuole incorrere nei profili sanzionatori collegati all'irregolare fatturazione ed omesso versamento dell'imposta.

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