Imposte

Appalto con l’Iva più elevata se il compenso è indistinto

Nel contratto con più servizi il corrispettivo unitario non è frazionabile. No all’esenzione per attività bibliotecarie proprie e non solo

di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Il corrispettivo unico e indistinto previsto in un contratto di appalto per l’affidamento di un insieme di prestazioni di servizio, per le quali - se singolarmente considerate - troverebbero applicazione regimi Iva o aliquote differenziate, non può essere frazionato ma va assoggettato a imposizione assumendo l’aliquota Iva più elevata.

Il caso specifico affrontato dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 763/2021 pubblicata l’8 novembre riguardava il trattamento applicabile all’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una Biblioteca ed in particolare la possibilità dell’esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 22) del Dpr 633/72. L’Agenzia, richiamando diverse precedenti pronunce sul tema, ha preliminarmente affermato che la norma di esenzione in questione ha una valenza oggettiva, nel senso che l’esenzione dall’Iva delle prestazioni a cui la stessa fa riferimento è prevista a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime. Tuttavia è necessario stabilire se le prestazioni rese dai soggetti affidatari possano o meno essere riconducibili tra le «prestazioni proprie delle biblioteche», secondo quanto già precisato dalla stessa Agenzia con la risoluzione 148/E del 2008, richiamando l’articolo 101, comma 2, lettera b) del Dlgs 41/04. Nel caso affrontato, pur essendo in presenza di una pluralità di prestazioni riconducibili a tale concetto, il contratto – con corrispettivo unitario ed indiviso – prevede anche altre prestazioni, quali la partecipazione alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi e la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa Biblioteca, prestazioni che l’Agenzia ritiene non possano rientrare tra quelle «proprie di una biblioteca». L’Agenzia conclude pertanto con la necessità di applicare il regime di imponibilità all’intero corrispettivo.

La conclusione, ancorché non motivata in ordine alla impossibilità di applicare nel caso esaminato il principio di accessorietà all’articolo 12 del decreto Iva, appare in linea con l’orientamento della Corte di giustizia Ue nella misura in cui quest’ultima afferma che operazioni costituite da una prestazione unitaria sul piano economico non devono essere artificialmente divise in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva, con la conseguenza che più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente ed essere dunque assoggettate, individualmente, a diverse aliquote Iva, devono essere considerate come un’unica operazione in presenza di un’unitarietà sotto il profilo economico ed essere così assoggettate a un’unica aliquota (in tal senso, si veda ad esempio la causa C-463/16).

IN SINTESI

Corrispettivo unico

No all’esenzione Iva (prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 22 del Dpr 633/1972) per l’appalto di servizi con un corrispettivo unico e indistinto, che comprende sia attività riconducibili a quelle «proprie delle biblioteche» sia estranee. È quanto emerge dalla risposta a interpello 763/2021

Le prestazione «proprie»

Le prestazioni proprie e tipiche delle biblioteche sono quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altromateriale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità

L’appalto

Nel contratto di appalto al centro della risposta a interpello 763 erano previste anche altre prestazioni come: la partecipazione alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, attraverso l’interfacciarsi con soggetti esterni; la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria; nonché la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della biblioteca

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