Imposte

Industria 4.0, proroga al 2025 con riduzione delle percentuali

Confermate le regole per accedere al beneficio fissate dalla legge di Bilancio 2021

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Proroga per gli anni dal 2023 al 2025, con le consuete code semestrali, per il credito d’imposta derivante dai soli investimenti in beni Industria 4.0, che in precedenza avrebbero fruito dell’iper-ammortamento (allegati A e B della legge 232/2016). A partire dal 2023 scompare invece il credito d’imposta sui beni strumentali nuovi (ex super-ammortamento) non aventi le caratteristiche di Industria 4.0.

Questo è quanto prevede il comma 44 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che modifica alcuni commi della legge 178/2020 (commi 1051, 1058, 1059, 1062 e 1063) e ne introduce altri (commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter), per prorogare la concessione di un credito d’imposta, variabile a seconda delle diverse tempistiche e tipologie di investimenti, a favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi Industria 4.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (si veda la tabella che riepiloga l’agevolazione per i diversi periodi d’imposta, a partire dal 16 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2025).

Procedure in continuità

Le regole applicative sono peraltro le stesse già introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), e questo consente alle imprese di continuare ad utilizzare le procedure già in essere, necessarie per effettuare tutti gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio.

A questo fine è possibile anche fare riferimento alla circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E del 23 luglio 2021, che ha risposto a numerosi quesiti in materia (imprese destinatarie di sanzioni interdittive, beni in leasing, conteggio del cumulo tra discipline agevolative tenendo conto anche dell’effettivo risparmio di imposta, operazioni straordinarie, documentazione di supporto quali fatture ed altri documenti).

Regole

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è comunque subordinata (comma 1052):

al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Per quanto riguarda la validità del Durc, si veda il paragrafo 5.1.2 della circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E del 23 luglio 2021.

Come anticipato, restano inalterate le regole procedurali di fruizione del beneficio (comma 1062, come integrato dalla lettera f) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 234/2021), che in sintesi richiedono:

a) la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;

b) l’inserimento nelle fatture dell’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo di legge istitutivo del beneficio;

c) l’acquisizione di perizia tecnica semplice o di attestato di conformità da cui risultino caratteristiche tecniche e interconnessione dei beni, fermo restando che per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro può bastare un’autocertificazione.

Inoltre, non è stato modificato il comma 1060, che prevede l’attivazione del meccanismo di recapture se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono dismessi senza che siano effettuati investimenti sostitutivi.

In base al comma 1059, integrato dalla lettera e) del comma 44 della legge 234/2021, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©