Imposte

Piani di sviluppo rurale, senza Iva i contributi agli organismi di consulenza

La risposta a consulenza 13: operazione fuori campo perché non c’è correlazione tra attività e finanziamento

di Alessandra Caputo

I contributi percepiti dagli organismi di consulenza per lo svolgimento dell’attività informativa agli agricoltori interessati alle misure dei Piani di sviluppo rurale (Psr) sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta 13/2021 a una consulenza giuridica, richiesta dal ministero, al fine di garantire un’univoca interpretazione al livello nazionale circa l’applicazione dell’Iva nella «Misura 2» nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento europeo 1305/2013.

Il Psr è uno strumento di programmazione comunitaria che permette a Regioni e Province autonome di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo-forestale e di accrescere lo sviluppo delle aree rurali, mediante l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Il Psr si articola in «Misure», ciascuna delle quali ha lo scopo di realizzare un diverso obiettivo. In particolare, la «Misura 2» sostiene l’erogazione di servizi di consulenza diretti ad agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e altri gestori del territorio e le piccole e medie imprese insediate nelle aree rurali, attraverso l’impegno di tecnici e professionisti specializzati; lo scopo è quello di favorire un processo di innovazione per rendere il settore più sostenibile e competitivo.

La misura viene così attuata: il regolamento europeo definisce le risorse assegnate a ciascuno Stato Membro a titolo di misura di Sostegno che poi ciascuna Regione/Provincia autonoma attribuisce, attraverso una selezione pubblica, ad un organismo di consulenza che, a sua volta, renderà il servizio agli agricoltori.

La domanda del ministero si sofferma sulla rilevanza Iva del contributo erogato dalla Regione all’organismo di consulenza. In particolare, il ministero sottolineava l’assenza di un rapporto contrattuale tra regioni e organismi di consulenza; i servizi di questi ultimi, infatti, vengono resi agli agricoltori e non, invece, alle Regioni.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta, conferma che l’operazione è da intendersi fuori campo Iva ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3 del Dpr 633/1972 in quanto priva di “sinallagma”. In sostanza, tra la Regione e l’organismo di consulenza non si ravvisano prestazioni corrispettive che renderebbero obbligatoria l’applicazione dell’Iva. Inoltre, la misura del sostegno del contributo pubblico al finanziamento degli interventi è indicata nell’allegato II del regolamento 1305/2013; questa predeterminazione evidenzia l’assenza della fase tipica degli ordinari rapporti contrattuali che consiste nella definizione del rapporto contrattuale e del corrispettivo. Trattandosi quindi, di una elargizione di denaro, risulta non soggetta a Iva.

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