I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 settembre all'8 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 settembre 2021, n. 637

Cessione di azienda tra soggetti esteri: Iva in Italia per i beni trasferiti

Con riferimento agli articoli 2, comma 1, e 7-bis, Dpr 633/1972, viene chiarito che nell'ambito della cessione di azienda posta in essere, all'estero, tra due soggetti entrambi stabiliti in Paesi extra-Ue, il trasferimento degli unici beni presenti in Italia (rimanenze di magazzino) deve considerarsi operazione rilevante ai fini Iva nel territorio dello Stato.Ai fini dell'imposta di registro, invece, posto che l'atto non verrà formato in Italia e non è ivi esistente alcun complesso aziendale, l'obbligo di registrazione si configura solo in caso d'uso, con eventuale applicazione dell'imposta di registro fissa (articolo 40, comma 1, Dpr 131/1986 che disciplina la registrazione di atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto).

Iva/Prestazioni accessorie

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 settembre 2021, n. 640

Prestazioni accessorie nelle cessioni immobiliari

Al rimborso spese forfetario, richiesto dal venditore al promissario acquirente, per i servizi di frazionamento del mappale catastale dell'area edificabile, di accatastamento del fabbricato e dell'allacciamento alle reti di fornitura delle utenze si applica il medesimo trattamento Iva previsto per la cessione delle unità immobiliari (articolo 12, Dpr 633/1972). Si tratta, cioè, di prestazioni di servizi accessorie rispetto all'operazione principale relativa alla vendita di unità immobiliari.Diversamente, il rimborso collegato alla redazione del regolamento di condominio è un'operazione autonoma, ai fini Iva, rispetto alla cessione delle unità immobiliari.

Iva/Corrispettivi

Principio di diritto agenzia delle Entrate 1° ottobre 2021, n. 14

Distributori automatici: qualificazione degli apparecchi e certificazione dei corrispettivi

Vengono forniti chiarimenti in ordine: 1) alla definizione di «distributore automatico» (cd. vending machine) di cui all'articolo 2, comma 2, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127; 2) alla certificazione dei corrispettivi nelle ipotesi in cui il distributore non rispetti la definizione di cui sopra. Quanto al primo aspetto (definizione), l'agenzia precisa che per distributore automatico s'intende qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: a) uno o più sistemi di pagamento; b) un sistema elettronico (cd. «sistema master») costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato; c) un erogatore di beni e servizi, ossia l'insieme dei meccanismi che consentono l'erogazione del bene o servizio selezionato; d) una «porta di comunicazione» in grado di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'agenzia delle Entrate.Quanto al secondo aspetto (certificazione), nel caso in cui le macchine non rispettino la definizione fornita, al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo: a) mediante fattura elettronica (se non ricorrono cause di esclusione) emessa a richiesta del consumatore ovvero obbligatoriamente, in caso di soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività svolta; b) senza fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale. In pratica, in tali casi la certificazione del corrispettivo segue le regole ordinarie (articolo 2, commi 1 e 5, Dlgs 127/2015 per i soggetti di cui all'articolo 22, Dpr 633/1972, salvo che ricorrano le ipotesi di esclusione di cui al Dm 10 maggio 2019).

Iva/Reverse charge

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° ottobre 2021, n. 643

Applicazione dell'inversione contabile alle cessioni di prodotti informatici

L'agenzia chiarisce alcuni aspetti circa l'applicazione del meccanismo di reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato (articolo 17, comma 6, lettera c), Dpr 633/1972).In particolare, viene precisato che: 1) in caso di acquisto di uno dei beni in oggetto da parte di un rivenditore (soggetto passivo Iva) con finalità differenti dalla rivendita, il cedente (non venditore al dettaglio) dei beni in oggetto è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, mentre il cessionario soggetto passivo d'imposta dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nei registri contabili. Quindi si applica sempre il meccanismo del reverse charge per le cessioni di prodotti elettronici se la vendita non è al dettaglio (Cm 21/E/2016). L'applicazione del regime di inversione contabile è indipendente dalla dichiarazione rilasciata dal cliente in merito all'uso del bene acquistato. Anche la Rm 36/E/2011 precisava che «non sussiste l'obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva»; 2) non si applica il meccanismo del reverse charge alle eventuali cessioni contestuali di beni accessori (quali, ad esempio, monitor, adattatori, cavi di rete, port replicator), in quanto l'inversione contabile va applicata esclusivamente ai beni indicati dalla norma (Rm 36/E/2011); 3) in caso di cessione ad un soggetto passivo non residente in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, esso è in ogni caso obbligato all'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge. Dovrà, pertanto, identificarsi ai fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale. Questo principio generale nei casi di applicazione del meccanismo di reverse charge era stato già chiarito con la Risposta Interpello 11/2020 e la Rm 28/E/2012.

Iva/Import

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° ottobre 2021, n. 644

L'imposta sull'importazione è detraibile anche a seguito di accertamento

L'Iva accertata in dogana è detraibile in capo all'importatore. Come già chiarito con la Cm 35/E/2013, il diritto alla detrazione sussiste anche con riferimento all'Iva liquidata in sede di accertamento doganale divenuto definitivo.Nel caso in esame, l'importatore (un soggetto stabilito in Germania e identificato ai fini Iva in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter, Dpr 633/1972) può detrarre l'imposta a condizione che: a) l'Iva accertata in dogana, gli interessi e le relative sanzioni siano stati versati (anche mediante anticipazione delle somme da parte dello spedizioniere, che è titolato a chiederne la restituzione all'importatore); b) sia concluso il contenzioso che il suddetto importatore ha in essere con l'agenzia delle Dogane; c) venga predisposto un documento da annotare nel registro degli acquisti, dal quale si possa evincere l'ammontare dell'imposta versata a titolo di accertamento e il titolo giustificativo della detrazione (articolo 60, comma 7, Dpr 633/1972); d) siano rispettati i principi di inerenza (importazione o acquisto effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione) e di afferenza (utilizzo per l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate).

Iva/Aliquote

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 1° ottobre 2021, nn. 645 e 646

Cessioni di dispositivi medici: imposta ridotta

L'agenzia chiarisce l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% sulle cessioni di dispositivi medici, come previsto dal numero 114) della Tabella A, parte III, del Dpr 633/1972 («medicinali per l'uso umano e veterinario (...), sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione»). Già la Cm 8/E/2019 (a commento dell'interpretazione autentica fornita dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145) aveva chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, vanno ricompresi anche quei prodotti che, pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispostivi medici. Tuttavia, precisa l'agenzia, tale disposizione riguarda non tutti i dispositivi medici, ma solamente i beni classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata prevista dal Regolamento europeo in relazione al tariffario doganale dei medicamenti (allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017).Nel caso in esame (colliri e unguenti oftalmici) si applica l'aliquota ridotta al 10%.Per le operazioni pregresse fatturate erroneamente con aliquota Iva ordinaria è possibile emettere, al più tardi entro un anno dall'effettuazione di ciascuna cessione, note di variazione in diminuzione a norma dell'articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972 (risposta 646).Le cessione/locazione dei dispositivi medici utilizzati per contrastare il diffondersi del Covid-19 (articolo 1, comma 452, legge 178/2020) beneficiano, invece, dell'agevolazione Iva di cui all'articolo 124, Dl 34/2020, ossia del regime di esenzione fino al 31 dicembre 2020 e dell'applicazione dell'aliquota Iva del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021 (Cm 26/E/2020). E' il caso dei video-broncoscopi (risposta 645), i quali sono riconducibili alla «strumentazione per diagnostica covid-19» (Cm 9/E/2021).

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2021, n. 658

Rimborso dell'imposta: esonero da garanzia se non c'è cessione di quote

Ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972, i rimborsi Iva di ammontare superiore a 30.000 euro sono erogati, in assenza di rischi, senza prestare la garanzia patrimoniale qualora la dichiarazione annuale o l'istanza di rimborso trimestrale presentata rechi: 1) il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo incaricato della revisione legale dei conti; 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi. In quest'ultima occorre attestare: a) che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; b) la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle suddette risultanze contabili, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; c) l'attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; d) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta, se l'istante è una società di capitali non quotata nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; e) che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.Secondo l'agenzia, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è considerato equivalente a una cessione a titolo oneroso (anche se, a determinate condizioni, a regime di realizzo controllato), in cui il corrispettivo della cessione è rappresentato da una partecipazione al capitale o al patrimonio della società conferitaria. E' irrilevante l'aspetto relativo ai soggetti tra i quali interviene la cessione, e quindi la norma opera anche se la cessione avviene tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo (Cm 35/E/2015).Non sussistendo il presupposto per l'esonero dalla garanzia (data la cessione di quote per oltre il 50% del capitale sociale), la società creditrice deve prestare idonea garanzia per ottenere il rimborso dell'Iva.

Iva/Nota di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2021, n. 663

Errata applicazione dell'aliquota e recupero dell'imposta

Un contribuente deve recuperare l'Iva versata in eccedenza a causa dell'errata applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.In tal caso, lo strumento ordinario è costituito dalla nota di variazione in diminuzione (articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972, che prevede l'emissione di note di variazione in diminuzione per rimediare agli errori compiuti nella fatturazione). Solo in caso di oggettiva impossibilità di emettere la nota di credito è possibile ricorrere all'articolo 30-ter, Dpr 633/1972 (che disciplina il rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta), come precisato anche nella Risposta Interpello 190/2019); diversamente, in ipotesi di colpevole inerzia del soggetto passivo, il ricorso all'articolo 30-ter non è possibile, in quanto secondo l'agenzia «non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione» (Risposte Interpello 592/2020 e 593/2020).Neppure è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore (all'articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998) laddove l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate sia conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione (Risposte Interpello 55/2019 e 331/2019).

Iva/Esigibilità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 666

Imposta ad esigibilità differita: Iva dovuta in caso di chiusura della partita Iva

L'imposta indicata sulle fatture emesse ai sensi dell'articolo 6, comma 5, Dpr 633/1972 (esigibilità dell'Iva differita al momento del pagamento del corrispettivo) va computata nell'imposta a debito nella dichiarazione dell'anno in cui avviene la chiusura anticipata dalla posizione fiscale del contribuente. Resta fermo che il presupposto impositivo si è realizzato con l'esecuzione della prestazione o della cessione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 8059/2016).La norma citata dispone che «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi [...] fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali [...], l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi» (fatta salva la possibilità per applicare l'Iva con esigibilità «immediata»).Quando, tuttavia, il cedente o prestatore cessa l'attività, occorre fare riferimento all'articolo 35, comma 4, Dpr 633/1972, secondo cui il termine per la presentazione della dichiarazione di fine attività «decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione». In caso di cessazione dell'attività, nell'ultima dichiarazione annuale Iva deve tenersi conto anche delle operazioni indicate nell'articolo 6, comma 5, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.Non si applicano al caso in esame i chiarimenti forniti con la Risposta Interpello 163/2021, in cui era stata ammessa la possibilità per il curatore fallimentare di riaprire la partita Iva all'atto dell'incasso dei corrispettivi, ma ciò solamente in ragione del peculiare caso esaminato in tale sede, nella quale era stata rilevata una mancanza di coordinamento delle norme fiscali rispetto a quelle fallimentari.

Irap/Versamento

Dl 30 settembre 2021, n. 132, GU 30 settembre 2021, n. 234

Regolarizzazione del versamento Irap: proroga al 30 novembre

Il Decreto rinvia al 30 novembre 2021 (rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2021) il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 e al primo acconto Irap 2020 (l'esenzione è stata prevista dall'articolo 24, Dl 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio). La proroga si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione europea sull'estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non è stata adottata entro tale termine. E solo dopo i chiarimenti della Commissione sarà possibile verificare la corretta fruizione del beneficio (esenzione dal versamento) da parte dei soggetti (imprese/lavoratori autonomi) con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro.Infatti, per la verifica del limite degli aiuti di stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, pari a 1.800.000 euro, si tiene conto non della singola impresa ma del concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Quindi i gruppi societari potrebbero risultare fuori dal perimetro applicativo della norma agevolativa.

Registro/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 668

Atti di transazione: applicazione dell'imposta proporzionale

L'articolo 20, legge 10/1977 prevede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 32, comma 2, Dpr 601/1973 (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per una serie di atti di trasferimento riguardanti l'edilizia residenziale pubblica) «anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi».Detta agevolazione, però, non può trovare applicazione al caso di specie, ossia all'atto di natura transattiva volto a stabilire il dovuto a seguito dell'occupazione dell'area da parte del Comune per via della mancata definizione del procedimento espropriativo. Infatti, il negozio in esame, più che preordinato alla trasformazione del territorio, appare rivolto alla definitiva acquisizione dell'area occupata illegittimamente dal Comune, già utilizzata quale piazza adibita periodicamente ad area fieristica per pubbliche manifestazioni e sulla quale sono già stati effettuati degli interventi.

Registro/Base imponibile

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 669

Espropriazione per pubblica utilità

In ipotesi di espropriazione per pubblica utilità, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo (articolo 44, Dpr 131/1986). Nel caso di specie, si applica l'imposta nella misura proporzionale del 15% per il trasferimento forzoso di terreni agricoli, ossia quella prevista per i trasferimenti dei terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986). Inoltre, l'indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 40, comma 4, Dpr 327/2001) e per il fittavolo, mezzadro o compartecipante per il mancato utilizzo dei beni (articolo 42, Dpr 327/2001) sono soggette a registro ai sensi del citato articolo 44, in quanto determinano l'importo dovuto per effetto dell'espropriazione; analogamente, rientra nella base imponibile anche l'indennità aggiuntiva per cessione volontaria di aree edificabili (articolo 37, comma 2, Dpr 327/2001), posto che le cessioni volontarie si inseriscono nell'ambito del procedimento espropriativo e producono gli stessi effetti del decreto di esproprio (Rm nn. 72/E/2001 e 254/E/2002).Diversamente, l'indennità di occupazione temporanea e l'indennità di occupazione preordinata all'esproprio (articoli 49 e 22-bis, Dpr 327/2001), essendo dovute per l'occupazione solo temporanea di aree non soggette ad espropriazione, che non comporta atti traslativi, non sono soggette all'imposta.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 settembre 2021

Dichiarazione precompilata: utilizzo dei dati delle spese sanitarie

Vengono individuate le modalità tecniche di utilizzo, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate.In questo modo vengono recepite le novità introdotte dal Decreto Mef 16 luglio 2021, con il quale sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello Redditi PF), a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 (per questi soggetti il termine per l'invio dei dati è fissato al 31 gennaio 2022, con riferimento alle prestazioni dell'intero anno 2021; dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avverrà con cadenza mensile). Nello specifico, si tratta dei soggetti iscritti in elenchi speciali ad esaurimento delle professioni sanitarie tecniche (tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403) coinvolti nel riordino della disciplina delle professioni sanitarie che non hanno i requisiti per l'iscrizione ai nuovi albi ma vi sono stati iscritti in via transitoria, fino ad esaurimento, poiché svolgevano l'attività in base ad un precedente titolo idoneo (articolo 4, legge 11 gennaio 2018, n. 3).Con riguardo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati, verranno utilizzate le medesime previste dai precedenti provvedimenti (6 maggio 2019, n. 115304; 23 dicembre 2019, n. 1432437; 16 ottobre 2020, n. 329676). Pertanto, si applicano anche le regole relative al diritto di opposizione a rendere disponibili all'agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute: il paziente può chiedere – anche solo verbalmente - al soggetto che effettua la prestazione di inserire un'apposita annotazione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione dev'essere conservata anche dal professionista sanitario o dalla struttura sanitaria.In via transitoria, in relazione ai nuovi soggetti obbligati ai sensi del Dm 16 luglio 2021, questa modalità si applica con riferimento alle spese sanitarie sostenute a partire dal 30 novembre 2021, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, al fine di rispettare quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

Dichiarazione dei redditi/Oneri deducibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2021, n. 657

Somme per il mantenimento dell'ex convivente

L'articolo 10, comma 1, lettera c) del Tuir prevede che sono deducibili dal reddito complessivo «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria». Tali somme costituiscono per il percipiente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir e si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria che li ha disposti. La deducibilità degli importi è ammessa, a seguito di provvedimento del giudice, a favore del coniuge separato o divorziato, anche se destinati a coprire le spese sostenute per il canone di locazione e le spese condominiali (Cm 17/E/2015; Cm 19/E/2020; Cm 7/E/2021).Nella fattispecie oggetto di interpello, il contribuente è stato tenuto a versare all'ex convivente, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale, un contributo mensile per il pagamento del canone di locazione, oltre a un importo per il mantenimento del figlio. In tal caso, le somme erogate non sono deducibili, poiché esse sono corrisposte nell'ambito di una relazione affettiva qualificata come «convivenza» tra persone di sesso diverso. Sul punto viene richiamato l'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze», cd. legge Cirinnà), con il quale il legislatore ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello conseguente alle unioni civili, che però possono riguardare esclusivamente persone dello stesso sesso. Ne deriva che l'ex convivente non può dedurre le somme corrisposte per contribuire al pagamento delle spese di locazione e condominiali, in considerazione del fatto che nell'ambito del diritto di famiglia esiste una norma che equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello conseguente alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non anche alle altre «convivenze di fatto».Quindi la deducibilità prevista dal legislatore, in relazione alle somme versate a seguito di un provvedimento del giudice pronunciato in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o, comunque, di cessazione dei suoi effetti civili, è ammessa ove tali somme siano corrisposte nell'ambito delle unioni civili esistenti tra persone dello stesso sesso; viceversa, la deducibilità deve ritenersi esclusa ove si tratti di somme corrisposte nell'ambito di convivenze tra persone di sesso diverso, poiché la norma agevolativa (e quindi eccezionale) non può essere estesa in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 665

Superbonus: unità abitative indipendenti

Nell'istanza si fa il caso di un edificio oggetto degli interventi che risulta composto da due unità abitative con relativa unità pertinenziale, aventi le caratteristiche dell'indipendenza funzionale degli impianti e dell'autonomia dell'accesso all'esterno. I due diversi proprietari intendono procedere all'isolamento termico dell'involucro dell'edificio nel suo complesso e chiedono all'agenzia se occorre riferirsi ai parametri di spesa previsti per un condominio (nel caso, minimo), oppure come due unità autonome e indipendenti.L'agenzia ritiene che poiché le unità immobiliari che compongono l'edificio, benché funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, hanno in comune le facciate ed il tetto e tenuto altresì conto della presenza di una pluralità di proprietari, ne consegue che con riguardo alle parti comuni si deve fare riferimento alla nozione di «condominio».Quindi, se un edificio è composto da due o più unità immobiliari che presentano i requisiti per essere definite «unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all'esterno», gli interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio possono dare luogo all'applicazione del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) applicando i tetti massimi di spesa che sono propri degli interventi su parti comuni di un edificio condominiale, a patto che dette unità immobiliari che compongono l'edificio siano di proprietà di soggetti diversi, con conseguente instaurazione del condominio tra i medesimi relativamente alle sue parti comuni. Non si applicano, quindi, i tetti massimi di spesa che sono propri degli interventi su unità autonome e indipendenti.Da ultimo, si segnala che la risposta in esame fornisce anche indicazioni con riguardo all'effettuazione di interventi sull'involucro dell'edificio che interessano sia la parte che riveste l'area riscaldata dell'edificio, sia la parte che riveste l'area non riscaldata, nonché agli interventi di coibentazione del tetto che non è a contatto con l'area riscaldata dell'edificio.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 673

Bonus facciate: interventi vari su parapetti, tende e illuminazione

L'agenzia esamina alcuni interventi alla luce delle regole per la detrazione prevista per il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160). In particolare, gli interventi riguardano – oltre alla facciata vera e propria – anche quelle consistenti nella: a) sostituzione dei parapetti presenti nei balconi. Sul punto viene confermato che la detrazione compete, sempre che, tuttavia, gli stessi risultino posizionati sull'involucro esterno visibile dell'edificio; b) fornitura e posa di nuove tende avvolgibili. In questo caso la detrazione è in linea generale preclusa, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui il rifacimento delle tende, sulla base di presupposti tecnici, risulti aggiuntiva all'intervento ammesso al beneficio, configurandosi quale opera accessoria e di completamento di quest'ultimo; c) installazione di un sistema di illuminazione notturna della facciata. Anche questa spesa non dà diritto alla detrazione, sulla base del presupposto che detto intervento non risponde alle finalità della disposizione agevolativa (ossia favorire interventi edilizi volti al decoro urbano).

Agevolazioni/Contributi

Decreto Mise 9 settembre 2021, GU 7 ottobre 2021, n. 240

S ostegno per le attività chiuse: individuati i codici Ateco

L'articolo 2, comma 1, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha istituito un «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse» (140 milioni di euro lo stanziamento per il 2021). Le risorse sono finalizzata a dare continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.L'articolo 11, Dl 23 luglio 2021, n. 105 ha previsto che parte di dette risorse (20 milioni di euro) saranno destinate in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del Dl 105/2021) risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, Dl 25 marzo 2020, n. 19. Beneficiari di questa parte di risorse (con un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario) saranno i soggetti con partita Iva attiva prima del 23 luglio 2021 esercenti attività prevalente di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 93.29.10).Le risorse residuali spetteranno – in misura variabile (da 3.000 a 12.000 euro, nel limite delle risorse disponibili ma con un minimo di 3.000 euro) sulla base dei ricavi/compensi del periodo d'imposta 2019) – ai titolari di partita Iva aperta prima del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Dl 73/2021) che a tale data svolgevano come attività prevalente quelle individuate dai codici Ateco ed elencate nel Decreto in esame (es. palestre, teatri, cinema, ecc.).Per ottenere il contributo sarà necessario, oltre all'ottenimento dell'approvazione da parte della Commissione europea, presentare apposita istanza sulla base delle indicazioni che verranno fornite con un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° ottobre 2021, n. 651

Agevolazioni «prima casa»: scioglimento del matrimonio

La cessione infraquinquennale dell'immobile acquistato dai coniugi con le agevolazioni «prima casa», avvenuta dopo la presentazione del ricorso per la separazione consensuale presso il Tribunale, ma prima dell'udienza, non determina la decadenza dall'agevolazione, in quanto opera l'esenzione prevista dall'articolo 19, legge 74/1987 per gli «atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio».Detta norma prevede l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per tutti gli «atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio», incluso il procedimento di separazione personale dei coniugi (Corte Costituzionale, 154/1999).Per evitare la decadenza dall'agevolazione, precisa l'agenzia, occorre che il Tribunale emani il decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale e che tale atto, notificato a cura dell'istante all'agenzia delle Entrate, preveda che l'accordo patrimoniale relativo alla vendita della casa coniugale sia elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Agevolazioni/Start up

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2021, n. 661

Investimenti in start up innovative e PMI innovative: agevolazioni anche per le SiS

E' possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali (deduzione pari al 30% delle somme investite) per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative a seguito della sottoscrizione delle azioni di una Società di investimento Semplice (SiS), qualificata come OICR dall'articolo 73, del Tuir.Nell'ipotesi in cui non coincida il periodo d'imposta in cui assume rilevanza l'investimento agevolato effettuato dall'investitore (gli investimenti in OICR rilevano alla data di sottoscrizione delle quote) e il periodo d'imposta in cui l'OICR può considerarsi qualificato (ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative), la fruizione dell'agevolazione fiscale debba essere differita al periodo d'imposta in cui, in capo all'OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), Dm 7 maggio 2019.Ne consegue che in capo all'investitore l'holding period di 3 anni, previsto dall'articolo 6, Dm 7 maggio 2019, inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell'OICR.

Agevolazioni/Fondi rustici

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 671

Giovani agricoltori: donazione di fondi rustici con imposta di trasferimento agevolata

Si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14, comma 1, legge 15 dicembre 1998, n. 441 agli atti di donazione aventi ad oggetto fondi rustici e fabbricati strumentali se il trasferimento dei beni favorisce la prosecuzione dell'attività agricola (articolo 2135 Codice civile). Nel caso, la donazione è fatta da un padre ai figli, che già coltivavano il terreno tramite una loro società semplice agricola. Le agevolazioni riguardano anche le imposte catastali e l'imposta di bollo (si applicano le sole imposte ipotecarie in misura fissa).Il beneficio (per atti di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado) spetta in favore di: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto 40 anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro 24 mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni.L'agenzia osserva che la donazione, traslando la titolarità dei fondi rustici dal padre direttamente in capo ai figli, agevolava la prosecuzione dell'attività agricola dagli stessi già esercitata per il tramite della società semplice; dall'altro i beni oggetto di donazione, nonostante fosse cessata l'attività di impresa da parte del donante, non avevano perso la natura di beni strumentali, in ragione dell'esercizio dell'attività di impresa agricola da parte dei figli beneficiari. Peraltro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, legge 441/1998, i soggetti donatari sono tenuti espressamente a impegnarsi nell'atto di donazione a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni, potendo tale condizione essere adempiuta dall'imprenditore agricolo anche mediante la stipula di un contratto di affitto con una società di persone di cui l'imprenditore sia socio. Alla luce di ciò, l'agenzia conclude per l'applicabilità delle agevolazioni.

Redditi di capitale/Investimenti qualificati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 667

Casse di previdenza e Fondi pensione: tassazione degli investimenti

La risposta analizza il regime fiscale degli «investimenti qualificati» in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017 (articolo 1, commi 88-96, legge 11 dicembre 2016, n. 232). La norma citata prevede il regime di non imponibilità dei redditi derivanti dai cd. «investimenti qualificati» posti in essere dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione: i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti dagli investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non sono assoggettati all'imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, Dlgs 252/2005.Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono destinare somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti qualificati individuati dalla legge 232/2016, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR). Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno 5 anni. Non possono beneficiare del regime di esenzione gli investimenti qualificati effettuati prima del 1° gennaio 2017, in quanto la Legge di bilancio per il 2017 prevede che deve trattarsi di nuovi investimenti.L'investimento qualificato può avvenire anche in maniera indiretta, ossia mediante la sottoscrizione o l'acquisto di quote o azioni di OICR residenti in Italia, in Stati Ue o See che investono «prevalentemente» in azioni o in quote di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell'Ue o dello See con stabile organizzazione in Italia.Come già chiarito con la Cm 14/E/2016 e la Cm 3/E/2018, la verifica della condizione della «prevalenza» dell'investimento nei suddetti strumenti finanziari deve risultare dal relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, dalla documentazione d'offerta.Ai fini dell'agevolazione, l'investimento qualificato tramite un OICR rileva anche nel caso in cui sia stato effettuato in anni antecedenti all'entrata in vigore della legge 232/2016, limitatamente ai richiami avvenuti successivamente a tale data, sempreché la politica di investimento ai fini della disciplina fiscale in commento risulti dal regolamento di gestione dell'OICR, altrimenti occorrerà fare riferimento ai richiami avvenuti successivamente alla data di adeguamento del predetto regolamento. Nel caso di specie, la fase di investimento del Fondo e dei relativi richiami si è conclusa nel 2019, mentre il regolamento è stato modificato nel 2020 per renderlo compatibile con il regime previsto dalla Legge di bilancio per il 2017. Pertanto, i redditi derivanti dall'investimento nel Fondo effettuati prima di tale modifica non possono beneficiare dell'agevolazione.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di settembre 2021

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di settembre 2021. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del Tuir, nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Riscossione/Accollo fiscale

Risoluzione agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 59/E

Accollo dei debiti tributari di terzi: compilazione del modello F24

L'articolo 8, comma 2, legge 212/2000 consente che un soggetto si accolli il debito di un altro. L'articolo 1, comma 1, Dl 124/2019 ha stabilito che in caso di accollo fiscale, l'accollante procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti (il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell'accollante), con esclusione, però, dell'utilizzo in compensazione dei crediti vantati dall'accollante; in caso contrario, i versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti. Il provvedimento agenzia delle Entrate 24 settembre 2021, n. 244683 ha disciplinato le modalità di pagamento del debito d'imposta altrui da parte dell'accollante, stabilendo che il pagamento deve avvenire con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia e fornendo i dati da indicare in sede di compilazione della delega.Con la risoluzione in esame viene resa nota l'attivazione – con decorrenza 12 ottobre 2021 – del codice identificativo «80» denominato «Accollante del debito d'imposta» da indicare nel modello di versamento F24, nel caso di estinzione dei debiti tramite accollo del debito d'imposta altrui. Tale codice va indicato nel campo «Codice identificativo» della sezione «Contribuente» del modello F24, unitamente al codice fiscale dell'accollante che dev'essere riportato nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare».

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021

Confronto fatture e Lipe: adempimento spontaneo

Vengono definite le modalità con cui l'agenzia mette a disposizione del contribuente (e della Guardia di finanza), anche tramite gli strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere effettuate (di cui agli articoli 1 e 2, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127) con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (cd. Lipe, di cui all'articolo 21-bis, Dl 31 maggio 2010, n. 78). L'agenzia, al fine di favorire l'adempimento spontaneo (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190), invia alla Pec attivata dal contribuente, una comunicazione per avvisarlo dell'anomalia riscontrata.