Controlli e liti

Ricorso ammissibile anche senza il difensore per la lite oltre 3mila euro

La sentenza 352/2/2023 della Cgt Calabria: la mancata assistenza tecnica di un professionista abilitato può essere eccepita solo dalla parte il cui diritto alla difesa sia leso

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di Barbara Marini

La mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle liti di valore superiore a 3mila euro non determina alcun vizio di inammissibilità del ricorso. A ricordarlo è la sentenza 352/2/2023 della Cgt di secondo grado della Calabria, che richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul difetto di assistenza tecnica.

L’assistenza tecnica

La vicenda trae origine da un contenzioso tra Comune e contribuente in materia di Tosap, nell’ambito del quale il Comune aveva sollevato diversi profili di contestazione sul difetto di assistenza tecnica. In primo luogo, il Comune aveva contestato la mancata allegazione della procura al ricorso introduttivo. Con riferimento a tale doglianza il giudice d’appello ha evidenziato come «la notifica della procura unitamente all’atto non è necessaria, e, comunque, non incide sulla validità del ricorso stesso».

Ricorda infatti il giudice che la Cassazione con sentenza 26027/2022 ha affermato che nel processo tributario la mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore a tre mila euro, non incide sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma impone solamente al giudice di ordinare alla parte che ne è sprovvista, la nomina di un difensore.

Peraltro, la mancata assistenza tecnica di un professionista abilitato può essere eccepita solo dalla parte il cui diritto alla difesa sia leso e che quindi ha un interesse giuridicamente tutelato a farla rilevare, e non invece dalla controparte o d’ufficio dal giudice; inoltre, nel processo tributario, a differenza del processo civile, il difetto di assistenza tecnica «non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale», tanto che, in base all’articolo 12, comma 7, del Dlgs 546/1992, l’incarico al difensore può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente quindi alla proposizione del ricorso.

La modifica del legale rappresentante

Anche sulla seconda contestazione relativa alla modifica del legale rappresentante che ha sottoscritto la procura, il giudice ha precisato che «gli effetti della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una società non vengono meno se quest’ultimo cambia, in quanto la procura è un atto della società e non dell’organo societario che l’ha rilasciata» (Cassazione, sentenza 2183/2019).

L’indirizzo Pec

In ultimo la Cgt della Calabria ha considerato prive di pregio anche le eccezioni di inammissibilità, formulate dal Comune, per il mancato rispetto delle regole tecniche nel deposito telematico e per la mancanza dell’indirizzo Pec del notificante nei pubblici registri.

Per entrambe le eccezioni nella sentenza si fa richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha sempre ritenuto applicabile a tali fattispecie l’articolo 156 del Codice di procedura civile: il pacifico raggiungimento dello scopo realizzatosi con la costituzione in giudizio delle parti, sana di fatto ogni possibile vizio.

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