Controlli e liti

La procura alle liti resta valida anche dopo l’estinzione della società

La Cgt Marche: il mandato deve essere ritenuto valido anche per la prosecuzione del processo da parte dei soci anche dopo la cancellazione dal registro imprese

di Andrea Taglioni

L’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non fa venir meno l’ultrattività del mandato conferito al difensore quando la società era ancora in bonis. Di conseguenza, il mandato deve essere ritenuto valido anche per la prosecuzione del processo da parte dei soci della società estinta. Per l’effetto della successione degli ex soci sul piano sostanziale e processuale, la procura alle liti rimane efficace anche nelle successive fasi del giudizio nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche con la sentenza 1233/3/2022.

La vicenda

Il caso esaminato dai giudici marchigiani è abbastanza frequente nel contenzioso tributario qualora al momento dell’estinzione della società vi siano ancora rapporti giuridici facenti capo alla società estinta.

Nello specifico era accaduto che successivamente alla presentazione dell’appello, i giudici dichiaravano l’interruzione del giudizio a seguito dell’istanza del difensore il quale rappresentava il venir meno della capacità di stare in giudizio della parte a causa della cancellazione della società dal registro delle imprese. Intervenuta l’interruzione del processo, l’agenzia delle Entrate presentava l’istanza di trattazione al presidente della commissione.

Nell’affrontare la problematica oggetto del giudizio il collegio ricorda che, qualora al momento dell’estinzione della società vi siano ancora rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale, l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero, illimitatamente, a seconda della forma giuridica dell’impresa.

La legittimità della prosecuzione

Dopo aver affermato che i soci della società subentrano, ex articolo 110 del Codice di procedura civile, nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario - escludendo però la legittimazione «ad causam» del liquidatore della società estinta - i giudici hanno ritenuto la legittimità della prosecuzione della controversia volta all’accertamento del debito sociale nei confronti dei soci. E ciò, a prescindere dalla mancanza di incarico da parte della difesa della società appellante poiché l’evento interruttivo (cancellazione dal registro delle imprese), che proveniva ed era stato manifestato dal difensore, era già noto allo stesso.

Secondo la sentenza, quindi, in presenza dell’estinzione della società, con la conseguente successione in capo ai soci del diritto controverso, si rende pianamente applicabile il principio della ultrattività del mandato.

Pertanto, il processo può legittimamente proseguire nei confronti del socio anche in considerazione del fatto che la revoca o la rinuncia del mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

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