Controlli e liti

Fatture inesistenti, necessaria la prova per la società eterodiretta

La sentenza 32506/2022 della Cassazione: stop alla riqualificazione dell’inesistenza in assenza di un riscontro effettivo

di Laura Ambrosi

La società facente parte di un gruppo gestita dalla capogruppo non è di per sé un mero schermo e pertanto le fatture emesse non possono essere qualificate come inesistenti in via automatica senza un effettivo riscontro. Ad affermarlo è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 32506/2022 depositata il 5 settembre.

Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca emesso dal Gip nei confronti di una società e degli indagati per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Dlgs 74/2000, articolo 2). Uno degli indagati ricorreva per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato. In particolare, secondo la difesa, il giudice si era limitato a rilevare che la società fosse presumibilmente priva di autonomia strutturale perché controllata da un soggetto terzo, ma tale considerazione non riguardava la veridicità delle fatture oggetto di contestazione.

La Cassazione ha ritenuto, sul punto, fondato il ricorso. I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che secondo il Tribunale del riesame la società aveva ricevuto fatture da enti controllati privi di una propria autonomia gestionale. Si trattava di società, infatti, eterodirette dal gruppo di controllo. Tuttavia, tale conclusione sembrava priva di concretezza rispetto alle tesi difensive opposte dagli indagati.

Infatti, dalle prove in atti le fatture risultavano reali e provenivano da soggetti effettivamente esistenti. Inoltre, gli eventuali rapporti di “eterodirezione” non rendono i soggetti “eterodiretti” dei meri schermi fittizi. Tanto è vero che i gruppi societari ed il relativo potere di controllo e direzione, sono disciplinati dal Capo IX del Titolo V del libro V del codice civile, rubricato «Direzione e coordinamento di società».

Ne consegue così che il potere di eterodirezione della società capogruppo non implica automaticamente la fittizietà delle società eterodirette. Il giudice avrebbe dovuto spiegare perché le fatture indicate nelle imputazioni erano oggettivamente ovvero soggettivamente inesistenti. A tal fine, è necessaria la dimostrazione che le operazioni o non siano state proprio effettuate (inesistenza oggettiva) ovvero siano state effettuate da un soggetto diverso dall’emittente (inesistenza soggettiva). In quest’ultima ipotesi, è necessario evidenziare che l’impresa che ha emesso i documenti sia un mero schermo e quindi un soggetto inesistente.

La Cassazione ha così rilevato che l’ordinanza era priva di una concreta motivazione e il giudice aveva confuso la nozione di fittizietà con quella di eterodirezione da parte di altro soggetto.

La decisione è interessante poiché il principio affermato sembra utile anche in ambito squisitamente tributario: non di rado, l’Agenzia contesta l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per il sol fatto che sono state emesse da un soggetto controllato. Alla luce di tali principi, quindi, occorrono ben altri elementi a sostegno della contestazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©