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Nuova rivalutazione delle partecipazioni, possibile il rimborso della precedente sostitutiva

Qualora non si scomputi quanto già versato è possibile chiedere il rimborso dell’imposta già pagata: il termine di decadenza decorre dalla data del versamento dell’intero importo o della prima rata

di Gianluca Dan

La domanda

Nell’anno 2008 avevo redatto una perizia valutativa della mia quota di partecipazione in una struttura societaria, versando l’imposta dell’8%. Non ho però dato seguito a cessioni, ma vorrei ora utilizzare la nuova norma che prevede il pagamento dell’imposta del 14%. Sono trascorsi 14 anni tra la perizia e la cessione, posso chiedere il rimborso per il maggior tributo versato a suo tempo?
F. L. – Roma

L’articolo 17 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (cosiddetto decreto energia) riapre i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. Si potranno rivalutare i relativi valori qualora si possiedano i beni al 1° gennaio 2022 previa redazione della perizia di stima e versamento dell’imposta sostitutiva entro il 15 giugno 2022. L’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è stata aumentata al 14% sia per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che siano qualificate o meno, sia per i terreni, e sarà possibile versarla in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo al 15 giugno 2022, 2023 e 2024 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. Come previsto dall’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, coloro che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Qualora non si scomputi quanto già versato è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, a norma dell’articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

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