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Pmi danneggiate dalla crisi ucraina, fino a 400mila euro di fondo perduto

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Dalle ore 12 del 10 novembre alle 12 del 30 novembre 2022

  • Cosa scade Domande di accesso ai contributi per Pmi danneggiate dalla guerra in Ucraina

  • Per chi Piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole

  • Come adempiere Tramite piattaforma online di Invitalia

1In sintesi

Tutto pronto per l’invio delle domande di accesso ai benefici disposti dall’articolo 18 del Dl 50/2022 a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi internazionale per la guerra in Ucraina.

Il decreto Mise del 9 settembre 2022 ha infatti definito le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi, stabilendo il prossimo 10 novembre come data di inizio di presentazione delle istanze.

2Le finalità

L’articolo 18 citato ha disposto l’istituzione di un fondo denominato “Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina” cui sono stati destinati 120 milioni di euro per il 2022 da utilizzare in sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina.

Il sostegno verrà regolato attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto correlati alla perdita di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda e/o dall’interruzione di contratti e progetti esistenti, nonché dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

3I beneficiari

Hanno accesso ai benefici le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, congiuntamente, tutti i requisiti previsti dalla normativa e, cioè:
a) aver realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (17 maggio 2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 917/1986.

Oltre a quanto sopra, le richiedenti dovranno, al momento della presentazione dell’istanza:
avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/2001.

4Il contributo

I contributi riconosciuti sono calcolati applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.

La percentuale è così determinata:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).

Se nel periodo di imposta 2019 si sono conseguiti ricavi superiori a 50 milioni di euro, non spetteranno contributi.

Le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, invece, confronteranno l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto e l’ammontare medio dei ricavi relativi all’anno 2021.

È previsto un tetto massimo di contributo riconoscibile per ciascun beneficiario, pari a 400mila euro.

5L’accesso ai benefici

Il soggetto istante dichiara:
a) di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto di cui alla lettera e);
b) l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019, ovvero, per le sole Pmi costituite dal 1° gennaio 2020, l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2021;
c) l’ammontare dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole Pmi costituite dal 1° gennaio 2020, l’ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
d) l’ammontare medio dei ricavi riferiti all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole Pmi costituite dal 1° gennaio 2020, l’ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
e) l’importo del contributo richiesto;
f) l’Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12 del 10 novembre 2022 e sino alle 12 del 30 novembre 2022.

L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite Spid o Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazionedell’istanza medesima.

Si ricorda che i soggetti richiedenti non potranno cumulare i benefici con le diverse misure assunte dall’articolo 29 del medesimo decreto, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

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