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Iva leggera sui veicoli, meno documentazione per le categorie fragili

Ridotta la documentazione da produrre per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% in caso di acquisto di veicoli da parte di soggetti con disabilità o da familiari di cui sono a carico

di Rosario Farina

Con l'approvazione del decreto del Mef del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, si riduce la documentazione da produrre per l’applicazione dell'aliquota ridotta del 4% in caso di acquisto di veicoli da parte di soggetti con disabilità o da familiari di cui sono a carico. In molti casi sarà sufficiente solo la patente di guida speciale e un atto notorio relativo al mancato acquisto analogo nei quattro anni precedenti.

Contesto normativo e soggetti agevolati

L’articolo 1 della legge 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.

L’agenzia delle Entrate precisa nella Guida aggiornata a febbraio 2022 "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità" che l’Iva agevolata al 4 per cento, anziché al 22 per cento, è rivolta a:

1. non vedenti;

2. sordi;

3. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

4. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con plurime amputazioni;

5. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Le persone indicate al punto 5 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente «affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione» e sono l’unica categoria per la quale il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

In favore di tutti i soggetti sopra elencati, l’Iva ridotta si applica per l’acquisto di veicoli nuovi o usati o per la riparazione degli adattamenti realizzati.

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

In base all’articolo 1 di tale decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’Iva ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente:

a) fotocopia della patente di guida;

b) certificato rilasciato da una delle Commissioni mediche provinciali di cui all’articolo 81 del Dpr 393/1959, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;

c) atto notorio attestante che, nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo, non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell’articolo 61 Dpr 393/1959, certificato rilasciato dal detto ente.

Le novità del 2022

Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie (di cui al punto 5 del succitato elenco delle categorie agevolate), le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Mef 16 maggio 1986.

Con l’approvazione del decreto del Mef del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato il citato articolo 1 del Dm 16 maggio 1986.

In sostanza, la nuova disposizione, seguita anche da un comunicato pubblicato il 28 gennaio 2022 sul sito del Ministero delle Disabilità, agevola le procedure di accesso all’aliquota Iva ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida.

Dal punto di vista pratico, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.

La citata disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica, quindi, il suddetto procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata alla cessione del veicolo (4% anziché 22%), sarà necessario presentare esclusivamente i seguenti documenti:

• patente di guida speciale, in cui sia indicato l’adattamento del mezzo, prescritto dalle commissioni mediche locali;

• atto notorio dal quale risulta che nei 4 anni precedenti alla data dell’acquisto, l’acquirente non ha comprato un veicolo con Iva agevolata al 4 per cento. Nel caso di cancellazione del veicolo nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (Pra), sarà necessario presentare il certificato rilasciato dal Pra.

Non è più richiesto invece il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti la disabilità.

La risposta all’interpello 313 del 20 maggio 2022

Con la risposta 313 del 30 maggio 2022, l’Agenzia conferma quanto previsto dalla modifica normativa del 2022 ossia che il soggetto con disabilità, potenziale acquirente di un’auto, deve presentare, per l’ottenimento dell’aliquota Iva al 4%, un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali.

Nel caso in questione, la concessionaria specifica che, poiché nei verbali delle Commissioni mediche non è stato fatto riferimento a norme specifiche, ha proceduto a una ulteriore analisi dei documenti forniti dal potenziale acquirente per verificare se vi fossero elementi tali da evincere la spettanza dell’agevolazione.

Dalla documentazione per il riconoscimento dell’invalidità si evince che il soggetto «deambula autonomamente» e da quella relativa all’accertamento dell’handicap che «le capacità motorie sono normali», che la minorazione fisica è media (non grave) e che non vi è minorazione psichica.

La concessionaria, inoltre, dichiara che emerge che vi sono malformazioni alla mano e al piede sinistro che lasciano ipotizzare una limitazione della capacità motoria. Infine, risulta dalla patente di guida che trattasi di patente speciale (codice 05) e dalla relazione medica risultano necessari adattamenti all’autoveicolo che fanno presumere l’esistenza di ridotte capacità motorie.

Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che il futuro acquirente possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% per l’acquisto del veicolo in argomento, presentando al cedente la copia della patente posseduta, l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che, sul veicolo, debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità, sempre che tali dispositivi/adattamenti siano presenti sul veicolo venduto.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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