Imposte

Niente Ace per le ricapitalizzazioni con rinuncia a crediti da cash pooling

ADOBESTOCK

di Luca Gaiani

Niente Ace per le ricapitalizzazioni effettuate con la rinuncia a crediti da contratti di cash pooling. Lo chiarisce la risposta 396 diffusa ieri dalle Entrate. Se il cash pooling è di tipo “zero-balance”, il rapporto di credito-debito non ha natura di finanziamento e la relativa rinuncia, che accresce il patrimonio netto della società controllata debitrice, non assume rilevanza per la base dell’agevolazione. Quindi nessuna sterilizzazione per apporti a controllate si applicherà alla controllante creditrice. Confermando la risposta a Telefisco secondo cui la disapplicazione del limite del patrimonio netto non si estende all’Ace ordinaria 2021.

Con la risposta 396 si affronta un interpello di una società facente parte di un gruppo nel quale è attivo un sistema di cash pooling nella forma tecnica cosiddetta zero-balance. La società fa presente che la propria controllante ha effettuato, nell’esercizio 2021, la rinuncia a parte dei crediti vantati in forza del cash pooling con lo scopo di ricapitalizzarla. La società chiede alle Entrate se l’incremento di patrimonio possa essere considerato, entro cinque milioni, per il calcolo della super-Ace ex articolo 19 Dl 73/2021.

Nell’istanza si chiede inoltre se il limite del patrimonio netto del bilancio al 31 dicembre 2021 sia ancora efficace per l’agevolazione ordinaria e, in caso affermativo, se esso vada conteggiato senza tener conto degli incrementi da super-Ace. L’Agenzia, nel rispondere al primo quesito, sottolinea come la rinuncia ai crediti dei soci, che contabilmente accresce sempre il patrimonio netto della società partecipata (riserva da apporti dei soci), assuma rilevanza per l’agevolazione Ace (ordinaria e super) solo qualora si sia in presenza di crediti derivanti da precedenti finanziamenti. Il cash pooling zero-balance non configura però una operazione di finanziamento: le caratteristiche del contratto - che prevede l’azzeramento giornaliero dei saldi attivi e passivi dei conti bancari delle società del gruppo e il loro trasferimento automatico sul conto accentrato della capogruppo, senza obbligo di restituzione delle somme così trasferite e con maturazione degli interessi attivi o passivi esclusivamente su tale conto - non consentono l’effettiva possibilità di disporre delle somme suddette. L’assenza di obbligo di restituzione delle rimesse, la reciprocità delle stesse, nonché l’inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente inducono a qualificare questo particolare accordo non quale prestito di denaro fra le società del gruppo. Quindi, conclude la risposta 396, la ricapitalizzazione attuata rinunciando a crediti del socio derivanti dal cash pooling zero-balance, non riguardando crediti finanziari, non rileverà né per la super-Ace né per l’Ace ordinaria. In capo alla controllante, la rinuncia al credito non comporterà d’altro canto alcuna sterilizzazione ex articolo 10 Dm 3 agosto 2017.

In merito al secondo quesito è stato chiarito che la disapplicazione del limite del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 per il calcolo della super-Ace, ex articolo 19 del Dl 73/2021, non si estende all’Ace ordinaria (cioè eccedente la soglia di 5 milioni).

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