Imposte

Tax credit affitti cedibile anche con contratti non ancora registrati

Modificata la procedura web ferma al mese di aprile. Cedibili anche i contratti registrati «in caso d’uso»

di Giorgio Gavelli e Barbara Zanardi

Dal 9 settembre, il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta «locazione immobili non abitativi ed affitti di azienda» (di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio) permette di indicare anche contratti non registrati, in quanto soggetti all'obbligo solo in caso d'uso. Con il provvedimento 2021/228685 dell’8 settembre, tra le scelte possibili nella prima pagina del modello come “tipo di contratto”, è stata inserita la lettera “F”, che corrisponde ad «atto o contratto da registrare in caso d'uso». Come segnalato sul Sole 24 Ore, infatti, prima di questa modifica non era possibile portare a termine il trasferimento del bonus per tutti i soggetti che utilizzano l'immobile in forza di un contratto che non prevede l'obbligo di registrazione, in virtù, ad esempio, dell'applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro (articolo 40 del Dpr 131/1986). Si trattava, principalmente, di contratti usualmente soggetti ad Iva, quali quelli di concessione (risposta ad interpello n. 318/2020) ovvero di coworking, soggetti a registrazione solo in caso d'uso ma che dovevano obbligatoriamente essere registrati se si voleva procedere alla cessione del bonus, essendo gli estremi di registrazione indispensabili ai fini del regolare invio del modello.

Nonostante questa sia l'unica modifica citata al punto 1 del provvedimento, le novità non dovrebbero fermarsi qui. Infatti, in chiusura delle motivazioni, il documento specifica che «dalla medesima data» – vale a dire da oggi – «è adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell'estensione del credito d'imposta» di cui all'articolo 4 del decreto legge 73/2021 (“Sostegni-bis”). Dovrebbe, quindi, essere superato il problema segnalato proprio ieri su queste colonne, ossia l'impossibilità della cessione del credito relativo:

• al mese di maggio per i contribuenti diversi da agenzie viaggi e turismo e tour operator;

• all'intero periodo in estensione, ossia da maggio a luglio 2021 per agenzie viaggio e tour operator.

L'indicazione contenuta nelle motivazioni dovrebbe servire anche a tranquillizzare i soggetti diversi da agenzie di viaggio e tour operator sulla cessione del bonus per i mesi del 2021 da gennaio ad aprile, previsti in estensione dall'articolo 4 del Sostegni-bis dopo l'approvazione dell'ultima modifica al modello (datata 12 febbraio 2021), ma la cui cessione sembrava già possibile anche con la precedente versione del modello di comunicazione.

Per quanto attiene, invece, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, esso dovrebbe essere stato sdoganato dalla faq dell'agenzia delle Entrate dello scorso 11 giugno che precisa la possibilità di avvalersi del codice tributo (6920) in continuità con quanto già avvenuto nella precedente tornata di compensazioni riguardanti il bonus affitti (risoluzione 32/2020).

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