Controlli e liti

Cartelle, notifica illegittima se la Pec non è nell’indice delle pubbliche amministrazioni

La Ctp Reggio Calabria: stop all’invio del concessionario da un indirizzo non istituzionale

Sono illegittimi la cartella esattoriale e il sotteso ruolo se sono stati notificati dal concessionario della riscossione tramite un indirizzo Pec non presente nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa). Così la Ctp Reggio Calabria con la sentenza 3369/3/2021 (presidente Rupe, relatore Pantano).

La vicenda

Un contribuente decide di verificare la propria posizione debitoria e chiede al concessionario della riscossione l’estratto di ruolo ricevuto nel gennaio 2019, ove viene richiamata una cartella, asseritamente notificata nel 2018, concernente tassa raccolta rifiuti relative all’anno 2013-2014 per circa 1.400 euro.

Il contribuente promuove ricorso-reclamo contro l’agente della riscossione, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica rituale della cartella indicata nell’estratto di ruolo. Parte resistente si costituisce in giudizio e chiede l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’atto e deposita ricevuta dell’avvenuta notifica della cartella riportate il ruolo a mezzo Pec effettuata il 12 aprile 2018.

Il contribuente replica con memoria dell’aprile 2021, secondo cui la prova fornita dal resistente non può superare la contestazione del ricorrente atteso che l’indirizzo Pec dal quale è stato notificato l’atto non è con legale certezza riferibile all’agente della riscossione.

La decisione

Il collegio di primo grado si esprime sia sulla questione pregiudiziale sia sulla questione di merito.

L’ammissibilità del ricorso introduttivo . Quando si contesta la validità della notifica del ruolo, cioè la cartella esattoriale, il contribuente può opporsi al ruolo, e alla relativa cartella, conosciuti tramite estratto di ruolo, in virtù del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione (espressa nella sentenza 19704/2015) sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata del terzo comma dell’articolo 19 del Dlgs 546 del 1992. L’impugnazione va proposta entro sessanta giorni dalla data di stampa del «estratto di ruolo», vale a dire entro sessanta giorni dal 29 gennaio 2019 giorno in cui ha ricevuto il ruolo, con ricorso inviato nel marzo 2019. E in tal senso l’atto risulta essere tempestivo.

La fondatezza del ricorso introduttivo. Il contribuente non ha ricevuto rituale notifica della cartella e del sotteso ruolo. Difatti, dal carteggio processuale, risulta che la notifica è stata attuata dal concessionario tramite Pec non istituzionale, ossia non risultante dal sito Ipa (Indice pubbliche amministrazioni), in violazione dell’articolo 16-ter del Dl 1972 del 2012, ove è stabilito che, per le notifiche di atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, per pubblici elenchi si intendono gli indirizzi Pec risultanti dall’elenco Ipa, Reginde, Inipec. Pertanto cartella e sotteso ruolo vanno annullati.


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