Contabilità

Studi legali, legittima l’applicazione degli indici di affidabilità fiscale

Il Tar Lazio sottolinea che l’obiettivo degli Isa è anche valutare l’accesso a un regime premiale

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di Andrea Taglioni

Legittima l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale alle attività degli studi legali.

Per il Tar del Lazio, nella sentenza n. 4506 del 14 marzo, lo strumento rappresenta adeguatamente il settore professionale di riferimento e la sua applicazione non determina risultati ingiusti e arbitrari o che possono palesare una violazione del principio di proporzionalità.

La pronuncia è interessante perché è una delle prime nel panorama giurisprudenziale che si occupa di analizzare in maniera sistematica il procedimento di costruzione e applicazione operativa dell’Isa.

Il giudizio che ha portato alla decisione trae origine dall’impugnazione, da parte dell’Organismo Congressuale Forense, dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi e dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, del Decreto Ministeriale del ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 e del Provvedimento n. 183037/2020 dell’Agenzia, relativi all’approvazione degli Indici sintetici e all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale per il riconoscimento dei benefici premiali.

I ricorrenti, in buona sostanza, ritenevano che l’Isa riguardante l’attività degli studi legali sia stato realizzato sulla base di criteri illogici, incoerenti e, in quanto tali, non idonei a rappresentare attendibilmente la fotografia fiscale del settore di riferimento.

Le censure avanzate sono state disattese dal Tar il quale, ripercorrendo l’iter normativo e il procedimento di costruzione degli Isa, non ha ravvisato nessuna anomalia nel procedimento di realizzazione poiché lo strumento tiene conto di una molteplice quantità di fattori, tra i quali, ad esempio, l’analisi di normalità e coerenza economica delle relazioni esistenti tra i dati di natura contabile e la verifica di correttezza degli elementi di carattere strutturale.

Per altro, sottolineano i giudici, l’obiettivo degli Isa non è quello di individuare – come era previsto per gli studi di settore- un livello congruo di ricavi o compensi che se non raggiunto dal contribuente dava luogo a un accertamento di tipo presuntivo, ma di intercettare il grado di affidabilità fiscale sulla base di parametri che tengono conto non solo dei compensi dichiarati, ma anche di ulteriori indicatori di coerenza e anomalia e la possibilità di accedere ad un regime premiale.

Da segnalare, tuttavia, che la bozza del Ddl di riforma fiscale prevede, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione degli obblighi dichiarativi, anche il graduale superamento degli Indici di sintetici di affidabilità.

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