Imposte

Agevolati gli intangibili impiegati in azienda

di Mas.B.

Il bene immateriale deve essere impiegato nel processo aziendale per poter essere agevolabile con il patent box. È questa l’interpretazione dell’Agenzia dell’articolo 6 del Dl 146/2021, secondo cui i beni agevolabili devono essere «utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa». Ne deriva che non si può considerare “utilizzato”, quindi non è agevolabile, un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non è impiegato nei processi aziendali ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato.

Non è richiesto che il bene immateriale produca ricavi (vendite) per cui dovrebbero essere agevolabili tutti gli intangible property (Ip) che hanno un qualsiasi tipo di collegamento, diretto o indiretto, con l’attività d’impresa.

Più in generale l’applicazione del nuovo regime di patent è basato su tre momenti, che hanno diversa rilevanza a seconda dell’Ip:
1
ottenimento della tutelabilità giuridica del bene;
2 ottenimento della privativa industriale (per il software, deposito presso Siae);
3 impiego nei processi aziendali.

Per i brevetti l’agevolazione può scattare nel momento in cui si ottiene la privativa industriale, cioè quando viene concesso il brevetto. Al contrario per i disegni e modelli rileva sia la tutela giuridica che si ottiene con la prima divulgazione al pubblico che la privativa industriale che, secondo la circolare, si ottiene con la registrazione. Per l’applicazione del regime ordinario è sufficiente l’ottenimento della tutela giuridica, mentre il regime premiale si applica solo in caso di registrazione dell’Ip.

Per i software la circolare attribuisce rilevanza al momento in cui si ottiene la tutela giuridica ovvero la creazione e, considerato che non è possibile ottenere un titolo di proprietà industriale, al momento del deposito presso la Siae o presso altri enti pubblici, con effetti equivalenti alla Siae. Per l’applicazione del regime ordinario è sufficiente l’ottenimento della tutela giuridica, mentre il regime premiale si applica solo in caso di deposito.

Onde evitare duplicazioni del beneficio nell’applicazione del regime premiale non si considerano i costi già agevolati con il regime ordinario.

Se però gli Ip vengono impiegati in un momento successivo all’ottenimento della tutela giuridica o della privativa industriale (deposito per software), la fruizione del beneficio viene posticipata. La circolare precisa che, ai fini del meccanismo premiale, la maggiorazione si applica comunque ai costi sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti a quello in cui viene ottenuta la privativa industriale. Quindi i costi di anni precedenti dovrebbero poter essere recuperati nel momento in cui l’Ip viene impiegato in azienda. Viene menzionato solo il regime premiale ma per analogia sembrerebbe ragionevole che anche i costi agevolabili con il regime ordinario possano essere recuperati al momento dell’impiego dell’Ip.

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