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Bonus edilizi, il general contractor riaddebita con Iva le spese fatturate dal professionista forfettario

La prestazione di servizi del mandatario verso il mandante/committente è rilevante ai fini Iva a prescindere dal fatto che il terzo fornitore operi in regime forfettario

Silvio Rivetti

La domanda

Un genaral contractor che ha siglato un contratto di appalto per lavori inerenti l’efficientamento energetico di un condominio (lavori agevolabili al 110%) facendosi carico anche delle spese per asseverazioni e visto di conformità con il format del contratto senza rappresentanza, nel riaddebitare al committente le spese per ingegneri e commercialista da questi ultimi ad esso fatturati (senza ricarichi ovviamente), deve applicare l’Iva al 22% sulle spese professionali riaddebitate anche se i professionisti agiscono in regime forfettario? Il dubbio sorge leggendo il penultimo paragrafo di pagina 9 della risposta 261/2021 dell’agenzia delle Entrate dov’è specificato che: gli effetti complessivi dell’operazione devono essere gli stessi che si otterrebbero se i professionisti fatturassero direttamente la prestazione al committente. Ma nel caso descritto se il general contractor deve applicare l’Iva al 22% ciò genererebbe un credito d’imposta per superbonus maggiore proprio per effetto dell’Iva (Iva che non applicherebbe il professionista forfettario fatturando direttamente al committente). Com’è giusto procedere?
T. C. - Bari

Per il disposto dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3 Dpr 633/1972, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nell’ambito dei rapporti tra il mandatario e il suo mandante o committente; e quindi si tratta di operazioni che oggettivamente ricadono nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Tuttavia, il fatto che il mandatario senza rappresentanza, agendo per conto del mandante ma senza spendere il suo nome ai sensi dell’articolo 1703 Codice civile, acquisti in proprio gli obblighi verso terzi, a loro volta da ritrasmettersi al mandante, lascia intendere che l’omologazione delle prestazioni rese o ricevute da tale mandatario con quelle che intervengono tra il medesimo e il suo mandante operi, ai sensi del csopra indicato articolo 3, comma 3, solo sul piano oggettivo (ossia solo sul piano della qualificazione in senso oggettivo delle prestazioni); e non anche in relazione all’aspetto soggettivo.

Il concetto, espresso anche dal principio di diritto dell’agenzia delle Entrate n. 7 del 19 giugno 2020, consente di concludere che la prestazione di servizi del mandatario verso il mandante/committente è oggettivamente e anche soggettivamente rilevante ai fini Iva, con applicazione dunque del regime d’imposizione Iva che è proprio di tale soggetto, a prescindere dal fatto che il terzo fornitore, le cui prestazioni si ritrasmettono al mandante, operasse in regime forfettario, senza adempimenti Iva ma pur sempre nel campo di applicazione dell’imposta.

A concludere diversamente si perverrebbe ad una situazione, di difficile sostenibilità, per cui un’operazione rilevante ai fini Iva, posta in essere da un operatore economico general contractor, non vedrebbe l’applicazione dell’imposta in conseguenza di un effetto di “trascinamento” dei vantaggi eccezionali del regime forfettario, che appartengono solo al fornitore e che verrebbero attribuiti al general contractor, pur in assenza dei requisiti per la fruizione del regime di favore in capo a quest’ultimo.

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