Imposte

Il tax credit manifesti pubblicitari ora si può compensare in F24

La risoluzione 15/E: il codice tributo da utilizzare è «6973». Possibile sfruttare da subito l’agevolazione visibile nel cassetto fisale

di Federica Micardi

Pronto il codice tributo per il tax credit sui manifesti pubblicitari. Con la risoluzione 15/E/2022 dell’agenzia delle Entrata, pubblicata il 22 marzo è stato stabilito che il codice da indicare nel modello F24 è «6973», denominato «Credito d’imposta impianti pubblicitari – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».

Per utilizzare in compensazione, il credito d’imposta, che in base al provvedimento 88902 pubblicato il 18 marzo è pari al 100% dell’importo pagato, il codice «6973» va indicato nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a credito compensati», ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «Importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato «AAAA».

Il bonus, previsto dal decreto Sostegni-bis, viene riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale tra cui pannelli luminosi o proiezioni di immagini (comunque
diverse dalle insegne di esercizio) che hanno presentato la richiesta tra il 10 febbraio e il 10 marzo. Il beneficio riconosciuto è pari all'importo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, versato nell’anno 2021, è visibile tramite il proprio cassetto fiscale, e può già essere utilizzato ad eccezione dei crediti superiori a 150mila euro utilizzabile dopo le verifiche previste dal decreto antimafia (Dlgs 159/2011).

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