I temi di NT+Le massime di Cassazione

Cassazione, le sentenze su redditi da locazione, tassazione di gruppo e pvc

di Ferruccio Bogetti e Luca Benigni

Ottemperanza con controllo dei fondi stanziati per eventi calamitosi

Nel giudizio tributario di ottemperanza normato dall’articolo 70 del Dlgs 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte relativo a benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, è tenuto ad accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati. Questo perché, in caso di incapienza degli stessi, egli deve attivare, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

Cassazione, sentenza 16829/2022

Persona fisica sanzionabile per gli illeciti nelle società “cartiere”

Il principio, secondo cui le sanzioni tributarie amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico di questi, non opera nell’ipotesi di società “cartiera”. In tal caso la società è una mera fictio, utilizzata come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto e dunque le sanzioni tributarie amministrative colpiscono la persona fisica autrice dell’illecito.

Cassazione, ordinanza 17357/2022

Motivazione per relationem per decisioni tra loro consequenziali

Nel processo tributario, se il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria e/o in rapporto di pregiudizialità reciproca, la motivazione utilizzata dal giudice tributario può essere redatta per relationem rispetto ad un’altra sentenza assunta simultaneamente. Questo purché la motivazione predetta non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e li faccia diventare oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, ancorché connessa, causa sub-iudice. Così facendo, egli permette la successiva verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale complessivo.

Cassazione, sentenza 17484/2022

Tassazione di gruppo, non basta il comportamento concludente

L’invio della comunicazione, con cui si esercita l’opzione per il regime della tassazione di gruppo, costituisce condizione essenziale per l’ammissione ai relativi benefici e deve sempre essere effettuato nei termini e con le modalità previste. In senso positivo, tale opzione manifesta la volontà di adottare un regime impositivo in deroga a quello ordinario ed ha carattere sostanziale diventando così condizione tassativa per attivare l’operatività della fattispecie. In senso negativo, non può essere sostituito dall’adozione, avente carattere meramente formale, di un comportamento concludente.

Cassazione, sentenza 17498/2022

Non si forma il pvc per controlli interni svolti a «tavolino»

Nel caso di emissione di accertamento tributario basato su verifica interna svolta “a tavolino” non è necessaria, da parte dell’organo ispettivo, la redazione del processo verbale di constatazione (pvc) ed al contribuente non spetta il termine di sessanta giorni per l’eventuale deposito di memorie difensive. Infatti la redazione del processo verbale di verifica e quello conclusivo delle operazioni di verifica sono richiesti unicamente nel caso di attività esterne, come quelle relative all’attività di accesso, ispezione e verifica.

Cassazione, ordinanza 17779/2022

Senza effetti fiscali se sono vicini residenza svizzera e sede di lavoro in Italia

Il contribuente di nazionalità italiana, iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e residente stabilmente con la famiglia in Svizzera, non può subire l’attrazione a tassazione in Italia dei redditi di lavoro dipendente conseguiti presso una società italiana. In tal caso deve provare che gli elementi, attinenti alla sua sfera personale e familiare, confermano la permanenza del suo centro di interessi vitali in Svizzera. Proprio perché è irrilevante che l’Italia sia il paese dove costui ha intessuto normali rapporti sociali e professionali, la vicinanza tra luogo di residenza in Svizzera e sede di lavoro in Italia non costituisce presunzione grave, precisa e concordante in grado di legittimare l’Amministrazione a spostare in Italia il centro di interessi vitali.

Cassazione, ordinanza 18009/2022

Il locatore dichiara gli affitti percepiti dopo la scadenza del contratto

Le somme, pagate dal conduttore al locatore dopo la scadenza del contratto, rilevano comunque per l’assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte dirette. In base all’articolo 1591 del Codice civile, il conduttore in mora è comunque tenuto a restituire la cosa locata e a versare il corrispettivo dovuto fino alla sua riconsegna. Pertanto non è invocabile l’occupazione sine titulo così che tali somme non possono essere sottratte ad imposizione e vanno dichiarate dal locatore.

Cassazione, ordinanza 18014/2022