Adempimenti

Minori stranieri, la Asl chiede il codice fiscale

Per i non accompagnati richiesta necessariaall’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (Ssn)

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate dalla struttura Asl tenuta alla loro iscrizione al Ssn. Lo afferma la risoluzione 25/E/2022, che richiama l’articolo 63 del Dpcm che stabilisce i Lea, secondo il quale l’assistenza sanitaria spetta anche ai minori stranieri e la legge 47/2017, che impone l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Ssn dei minori stranieri non accompagnati, anche prima del rilascio del permesso.

Poiché per l’iscrizione al Ssn occorre il codice fiscale, compete all’Asl tenuta all’iscrizione al Ssn richiederne l’attribuzione in qualità di terzo obbligato (in base all’articolo 6, comma 2, Dpr 605/1973).

La richiesta si fa con il modello AA4/8 indicando il codice richiedente «17». La domanda può farsi anche cumulativa per più minori, indicando per ciascuno di essi tutte le informazioni richieste dal modello. Va allegata un’attestazione della motivazione della richiesta e della corrispondenza dei dati con quelli desunti dagli atti in base ai quali si fa l’iscrizione al Ssn.

L’ufficio che riceve la domanda deve acquisire agli atti l’eventuale documentazione prodotta dalla struttura Asl, verificare se il soggetto è già censito, e in caso negativo generare il codice fiscale e comunicarlo all’Asl richiedente. Quest’ultima lo comunicherà a chi ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza. Le Asl interessate potranno stipulare con le rispettive direzioni regionali dell’agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle informazioni.

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