Adempimenti

Cessioni verso San Marino, ecco chi può evitare la fattura elettronica

La risposta a interpello 557/2022 esclude dall’obbligo del documento tramite Sdi gli operatori esteri identificati in Italia

di Eleonora Musiari e Barbara Rossi

Per i soggetti esteri identificati in Italia che pongono in essere cessioni nei confronti di San Marino non vi è l’obbligo di fatturazione elettronica. È il chiarimento arrivato dalla risposta a interpello 557/2022 delle Entrate (si veda il precedente articolo «Identificati in Italia senza e-fattura a San Marino»).

Il dubbio posto dall’Istante è di non poco conto, in quanto, a ben analizzare il dettato normativo, i soggetti esteri identificati in Italia sono espressamente inclusi tra quelli obbligati alla fatturazione elettronica ex articolo 2 del Dm 21 giugno 2021, che disciplina i rapporti di scambio tra Italia e San Marino ai fini Iva (in attuazione dell’articolo 12 del Dl 34/2019). Il nuovo sistema è diventato obbligatorio dal 1° luglio 2022.

L’Agenzia evidenzia, peraltro, che l’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 2, del Dm 21 giugno 2021, prevede espressamente che l’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse normativamente. Ciò in conformità anche con l’articolo 12 del Dl 34/2019, che fa salvi dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge.

Orbene, all’interno delle ipotesi escluse dalle disposizioni di legge che sono esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica rientra anche il caso della certificazione dei corrispettivi da parte di coloro che sono solo identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti. A tali soggetti si applica l’articolo 4 del Dm, secondo il quale la fattura può anche essere emessa in formato cartaceo.

L’Agenzia richiama in tal senso la deroga concessa in sede europea per la fatturazione elettronica tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (decisione di esecuzione Ue 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021), precisando che l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture elettroniche solo quelle emesse da soggetti passivi stabiliti in Italia, così espungendo dal dettato normativo dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 il riferimento ai soggetti identificati tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica. Tali ultimi soggetti hanno comunque la facoltà di inviare fatture elettroniche tramite Sdi (si veda la circolare 14/E del 17 giugno 2019).

In conclusione, quindi, le cessioni di beni effettuate da un soggetto identificato in Italia nei confronti di operatori sanmarinesi potranno essere certificate con l’emissione di fatture analogiche.

Il chiarimento è di fondamentale importanza per tutti gli operatori esteri identificati in Italia che hanno rapporti di scambio con San Marino. Invero, il dettato normativo aveva creato non pochi dubbi tra gli operatori, per i quali l’obbligo sembrava porsi in contraddizione con l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica “nazionale”.

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