Imposte

Il regime Iva si adegua alle peculiarità del pianeta non profit

Nuovo regime Iva: esonero dal versamento per Odv e Aps che optano per il regime forfettario

di Gabriele Sepio

La delega fiscale si propone come obiettivo principale di armonizzare la disciplina in materia di Iva con le disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts). Quest’ultimo non ha previsto una vera e propria revisione in materia, limitandosi ad intervenire, in coerenza con la legge delega, su due aspetti principali.

In primis sul coordinamento del regime Onlus con la qualifica di Ets. L’impatto più evidente in tal senso riguarda le attività esenti. A partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue, il riferimento alla qualifica Onlus contenuto nell’articolo 10, numeri 15), 19), 27-ter), Dpr 633/1972 verrà sostituito da quello di «Ets non commerciali». Il secondo aspetto riguarda invece le semplificazioni (articolo 86 Cts) previste per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Se tali realtà decidono di optare per il regime forfettario dell’articolo 86, si ammette la possibilità di ottenere un esonero dal versamento Iva e dalla presentazione della relativa dichiarazione, nonché dalla conservazione dei registri e dei documenti. Il richiamo contenuto nel testo consentirà, dunque, di operare l’atteso coordinamento della disciplina Iva con le peculiarità degli Ets e degli enti non profit. Un primo aspetto potrebbe riguardare le novità che interesseranno le realtà associative a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Il Dl 146/2021 ha previsto l’attrazione in campo Iva, seppur in esenzione, delle principali operazioni poste in essere da tali realtà (articoli 4 e 10, Dpr 633/1972) con un possibile aggravio degli oneri amministrativi. Pensiamo ai corrispettivi specifici e alle quote supplementari versate dagli associati, soci, partecipanti e tesserati oggi considerate fuori campo Iva e dunque escluse da ogni adempimento. In un’ottica di semplificazione degli adempimenti previsti per gli enti non commerciali di piccole dimensioni, si potrebbe prevedere l’esonero dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, eccetto quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Altro fronte su cui dovranno cimentarsi i decreti attuativi riguarda il quadro delle attività esenti dal tributo, molte delle quali assumono un ruolo rilevante nel contesto del terzo settore. Pensiamo all’assistenza socio-sanitaria di cui all’articolo 10, numero 27-ter, Dpr 633/1972. Il relativo regime di esenzione potrebbe essere esteso, ad esempio, anche alle imprese sociali e altre tipologie di Ets, oltre che a quelli “non commerciali”, a condizione che perseguano le finalità sociali contemplate dalla norma, aggiornando così la disciplina alle nuove qualifiche introdotte dalla riforma.

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