Controlli e liti

Accesso all’attività di trader limitato dai soli paletti di legge

Il legislatore non ha posto alcun parametro di adeguatezza patrimoniale. L’accesso non può essere limitato sulla base di non disciplinati requisiti economico finanziari patrimoniali

di Bonaventura Sorrentino

La sentenza 332/2022 del 25 maggio 2022 del Tar Perugia riporta sui binari di equità e correttezza un tema complesso con riferimento ai sistemi di frode praticati utilizzando l’operatività di sedicenti trader, ma che non può non tener conto dei principi giuridici che regolamentano i criteri di interpretazione e applicazione della normativa vigente. Il giudice amministrativo di Perugia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 maggio) ha messo ogni cosa a suo posto, dando spazio a chi è intenzionato a operare come trader ed è in possesso delle condizioni previste dalla legge per il rilascio della autorizzazione, prescindendo da considerazioni di principio inadeguate e inconferenti al momento della presentazione della istanza.

Nel ricorso veniva eccepita la violazione e falsa applicazione dell’articolo 67 del Dlgs 504/1995 e dei commi dal 945 al 959 della legge 205/2017, nonché del decreto Mef del 12 aprile 2018, in quanto l’amministrazione, nella motivazione del gravato provvedimento di diniego, avrebbe dichiaratamente e illegittimamente ampliato il portato della richiamata normativa, andando a limitare, in ragione di non disciplinati requisiti economico/finanziari/patrimoniali, l’accesso all’attività di trader, praticabile in regime di libero mercato.

In sintesi, l’Ufficio di Perugia sarebbe andato ben oltre il potere attribuitogli dalla legge, entrando nel merito della consistenza economico finanziaria della Società ed esprimendo valutazioni circa i possibili fornitori/clienti, addebitando alla ricorrente una presunzione di potenziale attività in frode indimostrata e infondata; ciò senza che sia stata documentalmente dimostrato la sussistenza delle ipotesi di diniego di cui all’articolo 23 del Dlgs 504/1995.

Veniva altresì eccepito dal ricorrente un vizio di motivazione, la manifesta irragionevolezza del provvedimento, l’eccesso di potere e il mancato rispetto del principio economicità amministrativa, in quanto l’Agenzia si era pronunciata oltre il disposto normativo e considerando al riguardo insussistente il requisito dell’adeguatezza patrimoniale in capo alla ricorrente, ponendo tale valutazione, contestata nel merito, quale principale motivazione del diniego, che l’Amministrazione nella propria motivazione fa riferimento a una non meglio quantificata ed identificata capacità patrimoniale, che neanche l’Ufficio è in grado di determinare, tant’è che non indica quale debba essere l’ammontare del capitale da rendere disponibile.

Il passaggio concettualmente fondamentale di questa sentenza è che si applica la legge se, come in questo caso, essa regolamenta distintamente la questione. Non è compito della magistratura estenderne l’applicazione e renderla inconferente al fine di contrapporsi a sistemi eventualmente fraudolenti : il giudice applica la legge nella sua perimetrazione di applicabilità e nella correttezza esegetica.

Infatti il giudice del Tar Perugia correttamente asserisce in sentenza che «non sfugge al Collegio la delicatezza del settore del commercio degli oli minerali e la necessità che sia mantenuta un’alta soglia di vigilanza da parte delle Amministrazioni deputate al fine di prevenire e contrastare fenomeni di frode o evasione fiscale. Tuttavia dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate emerge che il Legislatore del 2018, nel porre la richiamata disciplina finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (...), pur prevedendo l’identificazione ed il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dei soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi (depositi fiscali o depositi di destinatari registrati), non si è spinto sino ad introdurre un preventivo vaglio di affidabilità fiscale di tali soggetti, non ponendo, inoltre, alcun parametro di «adeguatezza patrimoniale». Sono stati, piuttosto previsti precisi requisiti che danno diritto all’identificazione – dettagliati dal Dm12 aprile 2018 – nonché codificate singole cause di sospensione o diniego dell’autorizzazione, nessuna delle quali è stata espressamente contestata nel caso in esame (...) l’Agenzia resistente ha fondato il proprio diniego su valutazioni, inerenti le scelte imprenditoriali della Società richiedente e la disponibilità di risorse economiche in capo alla stessa, che non sono contemplate dalla normativa di riferimento sopra richiamata disciplinante il rilascio dell’autorizzazione ex art. 1, comma 945, l. n. 205 del 2017».

Questa sentenza ha dunque una duplice importanza : in capo al ricorrente per avergli riconosciuto giustizia e in capo a tutti gli operatori per avergli garantito l’applicazione della legge in maniera corretta.

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