Professione

Anche la società fiduciaria con partecipazione in Srl non può accedere alla Stp

Il Pronto Ordini n. 5 del 7 marzo 2023 chiarisce i compiti di verifica sulla composizione societaria per evitare le incompatibilità

di Federico Gavioli

È compito degli Ordini territoriali dei commercialisti verificare la composizione societaria delle Società tra professionisti (Stp) al fine di evitare, anche indirettamente, che vi sia l’elusione della normativa in materia di incompatibilità. È uno dei chiarimenti forniti dal Pronto ordini n. 5 del 7 marzo 2023, pubblicato sul sito del Cndcec l’8 marzo.

Il quesito

Un Ordine territoriale , a seguito della richiesta di iscrizione di una Stp, ha posto un quesito al Cndcec con il quale chiede se il Consiglio dell’Ordine, per procedere all’iscrizione della stessa, sia tenuto a conoscere e individuare tutta la composizione della compagine sociale della Stp, compresi i soci che partecipano alla Srl socia, in maniera indiretta per il tramite di società fiduciarie , al fine di evitare eventuali violazioni poste dalla normativa vigente.

A tal proposito, infatti, va ricordato che la legge istitutiva delle Stp, prevede al comma 6, dell’articolo 10 , della legge n. 183 del 2011, che la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Nel quesito al Cndcec è chiarito che:

1) la composizione societaria della Stp è composta per il 68% del capitale sociale di proprietà di tre soci professionisti, mentre il 32% è in capo a un socio di capitali persona giuridica (Srl e non Stp);

2) relativamente alle partecipazioni attribuite ai soci , queste sono determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati, ai sensi dell’articolo 2468 del Codice civile (i soci professionisti hanno versato il 30% del capitale sociale mentre il 70% è stato versato dalla Srl; in egual misura è prevista la partecipazione agli utili);

3) con riferimento al socio per finalità di investimento la Srl, che detiene il 32% del capitale sociale della Stp, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti , è interamente partecipata da due società fiduciarie.

Il Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali, veicolato del decreto ministeriale 34/2013, all'articolo 6, commi 3 e 4, prevede che il socio, per finalità d'investimento, può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.ù

La risposta

Il Cndcec ribadisce, richiamando alcuni sui precedenti Pronto ordini, come la legge n. 183/2011 non disciplini l'ipotesi prefigurata dall’Ordine istante, in cui il socio di investimento è una Srl interamente partecipata da due società fiduciarie, limitandosi ad affermare il divieto di contemporanea partecipazione a più Stp.

Tuttavia, conclude il Cndcec, sembrerebbe opportuno suggerire all’Ordine di verificare la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della Srl socia di investimento della Stp, così da evitare che possa essere eluso, ancorché indirettamente per tramite della partecipazione alle società fiduciarie socie della Srl, il divieto espresso dal richiamato articolo 10, comma 6, della legge n. 183/2011, il quale dispone , come anticipato, che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad un'altra società tra professionisti.

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