I temi di NT+Qui Europa

Servizi di assistenza e previdenza sociale esenti da Iva anche se prestati in un altro Stato membro

La Corte di giustizia Ue sul caso di una società bulgara che presta i servizi in Germania e Austria

di Giorgio Emanuele Degani

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza resa nella causa C-620/21, ha statuito che i servizi di assistenza e previdenza sociale resi nei confronti di persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha la sede dell’attività economica, sono ammessi a godere dell’esenzione dall’Iva; ciò in quanto la natura delle prestazioni e il loro carattere sociale devono sussistere nello Stato membro del prestatore, che ha la potestà impositiva sull'operazione.

Del resto, secondo i giudici, la ratio dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g) direttiva n. 2006/112 è quella di garantire un trattamento più favorevole alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto un interesse pubblico, riducendo il costo di dette prestazioni e rendendole più accessibili agli utenti finali

Il caso

Nell’ambito di un controllo fiscale è emerso che la società contribuente, di diritto bulgaro e registrata in detto territorio ai fini Iva, svolge attività di assistenza sociale e previdenziale nei confronti di persone anziane residenti in Germania e in Austria.

Nei vari contratti conclusi tra la società e i clienti, le prestazioni di servizi riguardano l’offerta di assistenza alle persone e alla fornitura di servizi di assistenza a domicilio.

Secondo l’Amministrazione finanziaria bulgara, posto che le prestazioni sono rese nei territori della Germania e dell’Austria, al fine di godere dell’esenzione dall’Iva, la società contribuente avrebbe dovuto produrre la prova del carattere sociale delle prestazioni di servizi rese conformemente alla normativa tedesca ed austriaca. Ciò in quanto, secondo l’Ufficio, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di esentare le prestazioni si servizi sociali effettuate a favore di cittadini e residenti in un altro Stato membro.

L’esenzione

La Corte Suprema amministrativa bulgara ha invece rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultima ha, invece, rilevato che la disposizione in parola non subordina, pertanto, la concessione dell’esenzione di cui trattasi ad alcuna condizione relativa al luogo in cui le prestazioni di servizi contemplate da tale disposizione devono essere materialmente eseguite. Tale disposizione non subordina neppure il beneficio di una siffatta esenzione alla condizione che il prestatore e il destinatario di tali servizi siano stabiliti nello stesso Stato membro.

L’esenzione spetta al ricorrere di due condizioni cumulative, ossia quella della natura delle prestazioni si servizi fornite, che devono essere strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, e quella relativa al prestatore di servizi, che deve essere un ente di diritto pubblico o un altro organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente carattere sociale. In assenza, dunque, di una specifica condizione territoriale, i giudici hanno statuito che detti requisiti devono essere verificati nello Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica la società contribuente, essendo irrilevante che i servizi vengano poi prestati al di fuori del territorio di detto Stato membro.