Adempimenti

Autotrasportatori, confermati gli sconti forfettari del 2020

Le misure agevolative sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Con un comunicato stampa del 30 giugno (dopo la segnalazione del Sole 24 Ore) il dipartimento delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori.

Nel comunicato si legge infatti che le misure agevolative relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate, di cui all’articolo 66, comma 5, del Tuir, a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti fatti personalmente dall’imprenditore, oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, a prescindere dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti fatti personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.

Per evitare contestazioni sugli importi in dichiarazione dei redditi, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto con l’indicazione dei viaggi fatti e della loro durata e località di destinazione, nonché degli estremi dei documenti di trasporto delle merci, o delle fatture o delle lettere di vettura. I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento, che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Con comunicato stampa diramato ieri, inoltre, l’agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per permettere agli autotrasportatori di indicare, nel modello Redditi 2021, le deduzioni forfettarie previste per il 2020. L’importo delle deduzioni per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportato nel quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria, e nel quadro RG per le imprese in contabilità semplificata, usando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, per il periodo d’imposta 2020.

I due comunicati di ieri, uniti alla mini proroga dei versamenti delle imposte dei modelli Redditi e Irap 2021, consentiranno ai contribuenti e agli intermediari di predisporre le dichiarazioni senza rischiare di rifare le dichiarazioni per la tardività con la quale sono state comunicate le misure degli sconti forfettari spettanti agli autotrasportatori. Tenuto conto che, di norma, gli autotrasportatori sono soggetti agli Isa, essi potranno chiudere regolarmente la dichiarazione dei redditi ed eseguire i pagamenti del saldo delle imposte relative ai modelli Irap 2021 e Redditi 2021, per l’anno 2020, e del primo acconto 2021, entro il termine prorogato del 20 luglio 2021. Potranno anche eseguire i pagamenti con lo 0,40% in più, dal 21 luglio al 20 agosto 2021.

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