Adempimenti

Contribuenti nel regime forfettario esclusi dal modello 770

di Maria Rosa Gheido

Da quando il modello 770 non comprende più le schede dei percettori di redditi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, è venuta meno l’utilità di tenere distinti tali redditi da quelli finanziari e di capitale.

Il 770/2017 raccoglie, pertanto, solo le informazioni relative alle ritenute operate, versate e compensate che consentono di verificare la correttezza dell’operatività del sostituto d’imposta .

L’unicità del modello non impedisce, però, di suddividerlo e trasmetterne separatamente i dati relativi alle diverse tipologie reddituali. È data quindi facoltà al sostituto di trasmettere anche separatamente i dati in più flussi, con l’indicazione in copertina delle caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per segnalare il flusso che viene inviato all’interno della dichiarazione.

Le istruzioni allegate al modello 770 pongono la condizione che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2017 sia le certificazioni dei dati di lavoro dipendente ed assimilati, sia quelle dei dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Anche quest’anno, però, l’agenzia delle Entrate non ha considerato tassativo il suddetto termine per le certificazioni da rilasciare ai professionisti, pertanto si ritiene che - come l’anno scorso - per la suddivisione del modello sia sufficiente che i dati delle suddette certificazioni siano trasmessi entro il termine di presentazione del modello 770.

Quanto al lavoro autonomo, alcuni dubbi si sono manifestati con riferimento ai contribuenti in regime forfettario, i quali, pur rientrando nel novero dei sostituti d imposta non ne svolgono le funzioni e non sono pertanto tenuti ad operare le ritenute quando pagano i compensi ad un professionista. Il contribuente forfettario non è quindi tenuto ad assolvere alcun obbligo di presentazione del modello 770, che traccia gli adempimenti del sostituto, ma ai fini del controllo incrociato degli obblighi dichiarativi deve indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi i dati del percettore. Parimenti, stante l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai redditi del contribuente forfettario, il sostituto che ha corrisposto compensi ad un professionista in tale regime non è, per legge, tenuto ad operare la ritenuta d’acconto e nemmeno è tenuto ad indicarlo nel modello 770 anche se gli ha rilasciato la certificazione unica. I contribuenti forfettari devono, però, rilasciare al sostituto di imposta una dichiarazione dalla quale emerga il particolare regime fiscale nel quale operano.

Un cenno infine ai dati delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di operazioni societarie straordinarie che abbiano comportato l’estinzione del soggetto preesistente. In caso di prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto - come nel caso di fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale in una societàdi persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche, chi succede nei precedenti rapporti presenta un’unica dichiarazione modello 770 che comprende i dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Anche per i compensi ai professionisti o per le provvigioni erogate può succedere che la ritenuta sia stata operata dal soggetto estinto e versata da quello che prosegue l’attività. In tal caso, nel prospetto intestato al soggetto estinto si compileranno i soli punti 1, 2 e 11 indicando il codice “K” nel punto 10; in quello di chi prosegue l’attività ed ha effettuato il versamento si dovrà compilare ogni punto – ad eccezione del punto 2 - indicando il codice “L” al punto 10.

Anche per le ritenute di lavoro autonomo eventuali versamenti effettuati con codice errato devono essere regolarizzati tramite “civis” o recandosi presso una qualsiasi sede territoriale dell’agenzia delle Entrate, indicando quindi nel quadro ST il codice tributo corretto. Potrebbe essere il caso, per esempio, del versamento delle ritenute su indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa versati con il codice tributo 1040 invece che con il codice 1012.

Particolare attenzione, infine, deve essere posta all’indicazione dei dati relativi ad eventuali ravvedimenti operosi per i quali deve esserci corrispondenza fra i righi del prospetto ST e quelli del modello F24, compresa l’esposizione delle singole sanzioni ridotte separatamente versate con il codice tributo 8906 anche in caso di redditi di lavoro autonomo.

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