Finanza

Meno vincoli per cartolarizzare le posizioni deteriorate

La normativa italiana deve recepire le norme Ue del 2021. Equiparate le regole delle Sts alle operazioni «sintetiche» con utilizzo di derivati

di Alessandro Germani

Le recenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni creano una sorta di staffetta, dal momento che la legge di delegazione europea 2021 prevede il recepimento del regolamento Ue 2021/557, mentre il Dlgs 131 del 3 agosto di fatto adegua la normativa nazionale al precedente regolamento Ue 2017/2402.

Le cartolarizzazioni sono operazioni diffuse sul mercato, in base alle quali un’impresa cede un pacchetto di crediti ad un Spv (special purpose vehicle), che li acquista emettendo a fronte, per finanziare tale acquisizione, dei titoli, ovvero le cosiddette asset backed securities (Abs). Classico esempio è quello delle banche, legato al fatto di poter ottemperare in tal modo ai requisiti patrimoniali di vigilanza che impongono un determinato livello di capitale rispetto ai crediti erogati. Altra finalità è quella di gestione, mediante la cartolarizzazione, delle esposizioni deteriorate. La norma istitutiva (legge 130/1999) è stata modificata più volte e meriterebbe forse un restyling definitivo.

In questo quadro l’articolo 8 della legge delega 2021 stabilisce che il governo, entro 12 mesi, debba emanare dei decreti legislativi per adeguare la normativa al regolamento 2021/557. In tal senso il Governo è tenuto a:

• apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento Ue 2021/557

• individuare la Banca d’Italia, l’Ivass, la Consob e la Covip, come autorità competenti

• prevedere che queste operino secondo la disciplina secondaria per regolamentare la materia

• estendere la disciplina delle sanzioni amministrative in attuazione del regolamento Ue 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento Ue 2021/557.

Alla luce del Covid e delle esposizioni deteriorate che questo ha determinato, la finalità del regolamento del 2021, che modifica quello del 2017, è di estendere il quadro delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (cosiddette Sts) alle cartolarizzazioni sintetiche (dove non si cede il rischio ma lo si trasferisce attraverso derivati di credito o garanzie, mentre i crediti restano materialmente nel bilancio della cedente) e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate. Tali requisiti ( semplicità, trasparenza e standardizzazione) sono ora disciplinati dal regolamento 2021/557.

Sempre l’articolo 8 della legge delega 2021 stabilisce che il governo si attiene ai seguenti principi:

• apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento 2021/557

• individuare la Banca d’Italia, l’Ivass, la Consob e la Covip, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti

• prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte delle autorità

• estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento 2021/557.

Invece il dlgs 131 del 3 agosto 2022, (in GU n. 205 del 2 settembre) nel recepire il regolamento 2017/2402 (oggi modificato dal successivo del 2021 di futuro recepimento) ha introdotto nel Tuf l’art. 4-septies.2 che individua quali autorità competenti la Banca d’Italia, l’Ivass, la Covip e la Consob risppettivamente per:

• banche, imprese di investimento, gestori e intermediari finanziari

• imprese di assicurazione o di riassicurazione

• enti pensionistici aziendali o professionali

• clienti al dettaglio.

Viene introdotto l’art. 190-bis.2 sul regime sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie differenziate nei casi di società e di persone fisiche, irrogate dalle authority per competenza.

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