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Tax credit beni immateriali, effetto retroattivo per la nuova aliquota al 50%

Gestionali aggiornati alla nuova aliquota sia per gli investimenti già effettuati nei primi mesi del 2022 per cui era stata utilizzata l’aliquota del 20%, sia in relazione a quelli effettuati dopo

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Dopo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 alla disciplina del credito d’imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, tutte però con efficacia a partire dal primo gennaio 2023, un’altra novità è sopraggiunta inattesa, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 21, del Dl 50/2022 (decreto Aiuti), questa volta con efficacia retroattiva già dal primo gennaio 2022.

Si tratta dell’innalzamento dal 20% al 50% dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della Legge n. 178/2020, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal primo gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al di là degli aspetti tecnici, che andremo ad affrontare nel proseguo dell’articolo, non si può che accogliere con favore questo maggior incentivo per gli investimenti in beni immateriali 4.0, tra cui il software, settore che era stato finora penalizzato rispetto ai beni materiali 4.0.

Le conseguenze amministrative della modifica

L’effetto retroattivo al 1° gennaio 2022, unito al fatto che tutti i crediti d’imposta disciplinati dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020, sono immediatamente utilizzabili a partire dal momento dell’acquisto ovvero dell’entrata in funzione del bene, a livello software porta con sé perlomeno due conseguenze in relazione agli investimenti effettuati prima dell’introduzione della nuova aliquota:

- la prima è che il credito d’imposta già calcolato al 20% potrebbe essere stato portato in delega, utilizzato in tutto o in parte in compensazione, per cui la variazione dell’aliquota comporterà la necessità di fare un’integrazione del credito presente e da utilizzare in delega;

- la seconda è che, a livello di scritture contabili, l’eventuale già avvenuta contabilizzazione del credito d’imposta e in contropartita del contributo (da riscontare, nel caso si adotti tale tecnica contabile) comporterà la necessità, anche in questo caso, di rettificare ovvero integrare le relative scritture contabili.

In conseguenza a ciò, le software house associate ad AssoSoftware hanno dovuto effettuare con grande rapidità le necessarie modifiche ai propri gestionali al fine di recepire la nuova aliquota sia in relazione agli investimenti già effettuati nei primi mesi del 2022 per i quali era già stata utilizzata l’aliquota del 20%, sia in relazione a quelli effettuati successivamente, per i quali si applica direttamente la nuova aliquota del 50%.

Ricordiamo infine, come già accennato in premessa, che nella generalità dei casi i software gestionali dovranno essere altresì adeguati, entro la fine del 2022, anche con riferimento alle novità contenute nella legge di Bilancio 2022.

Tutte le novità

L’apparente “ritardato” adeguamento è infatti frutto di una scelta precisa delle software house, che prima di modificare i propri programmi preferiscono verificare che non vi siano ulteriori variazioni alle citate norme, prima ancora che esse esplichino la loro reale efficacia.Tali novità si concretizzano, sostanzialmente, con un’estensione temporale delle disposizioni contenute nei citati commi da 1051 a 1063, dell’articolo 1, della legge 178/2020, con nuovi coefficienti differenziati per ciascuna delle annualità per le quali l’agevolazione è stata estesa.

Più in dettaglio, nel novellato testo di legge:

- è stato eliminato dal comma 1051 introduttivo ogni riferimento temporale alla data di termine dell’agevolazione;

- per i beni materiali compresi nell’allegato A, è stata introdotta una nuova finestra che va dal 01/01/2023 al 31/12/2025, oltre all’ulteriore finestra di sei mesi in caso di acconto, per cui l’agevolazione spetta nella misura scalare del 20%-10%-5% del costo, nelle fasce rispettivamente fino a 2,5-10-20 milioni di euro (comma 1057-bis);

- per i beni immateriali compresi nell’allegato B, è stato esteso dal 01/01/2023 al 31/12/2023 il termine ultimo di spettanza dell’agevolazione nella misura del 20% fino a 1 milione di euro, oltre all’ulteriore finestra di 6 mesi in caso di acconto (comma 1058);

- sempre in relazione ai beni immateriali compresi nell’allegato B, è stata introdotta una nuova finestra che va dal al 01/01/2024 al 31/12/2024 per cui l’agevolazione spetta nella misura del 15% fino a 1 milione di euro, prevedendo sempre un’ulteriore finestra di 6 mesi in caso di acconto (comma 1058-bis);

- ancora, sempre in relazione ai beni immateriali compresi nell’allegato B, è stata introdotta una seconda ulteriore finestra che va dal al 01/01/2025 al 31/12/2025 per cui l’agevolazione spetta nella misura del 10% fino a 1 milione di euro, prevedendo sempre un’ulteriore finestra di 6 mesi in caso di acconto (comma 1058-ter).

L’evoluzione dei software

In conseguenza a tutto ciò, risulta naturale un’ulteriore evoluzione strutturata dei software gestionali prodotti dalle software house associate ad AssoSoftware, che già ora permettono una gestione completa del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, sia all’interno degli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili e leasing, sia anche negli applicativi di gestione della delega unica F24.

Ma in molti casi anche in quelli di contabilità ordinaria, in relazione alla contabilizzazione dei crediti d’imposta e degli eventuali risconti del contributo ai fini della determinazione corretta della sua competenza contabile.