Adempimenti

Autonomi, visibile dal 29 novembre l’esonero concesso da Inps

Il risultato dei primi controlli si può già verificare nel cassetto previdenziale

di Antonello Orlando

Visibile il risultato dei primi controlli sulle richieste di esonero contributivo parziale, introdotto dalla legge di Bilancio 2021, presentate all’Inps dai lavoratori iscritti alla gestione degli autonomi, anche agricoli, o a quella separata.

L’istituto di previdenza, con il messaggio 3974/2021, ha comunicato che nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, a seguito dell’istanza presentata entro il 30 settembre scorso, è ora visibile l’esito delle verifiche preliminari svolte sui requisiti principali richiesti dalla norma, che consistono nell’assenza di contratto di lavoro subordinato, a esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, nonché di titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da altri trattamenti previdenziali provenienti da enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità.

Questo primo esito non precluderà gli ulteriori controlli che saranno svolti dall’Inps durante il 2022 per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti dell’assenza del contratto di lavoro subordinato o della titolarità di pensione una volta che le singole informazioni saranno consolidate nelle diverse banche dati consultate; contro l’eventuale esito negativo resta possibile presentare istanza di riesame con una funzionalità ad hoc il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Inoltre dal 29 novembre, nelle apposite sezioni del cassetto di ciascuna gestione (artigiani, commercianti o separata, nonché autonomi dell’agricoltura) sarà visibile l’importo di esonero spettante, concesso provvisoriamente, in attesa delle verifiche sui requisiti reddituali (calo dei compensi nel 2020 pari ad almeno al 33% rispetto al 2019; aver percepito nel 2019, un reddito imponibile nella gestione entro 50.000 euro; regolarità contributiva; non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali).

Inps ricorda che, in caso di diniego dell’esonero, sulla contribuzione non versata in previsione di ottenere l’esonero, saranno comunque dovute le sanzioni civili, calcolate dalla data di scadenza legale del versamento.

Il messaggio precisa, inoltre, che gli importi contributivi già versati e non dovuti a seguito dell’autorizzazione dell’esonero saranno rimborsati dalle strutture Inps territoriali competenti, una volta che sarà completato l’iter di verifica.

Vengono anche fornite le istruzioni per le singole gestioni, al fine di calcolare l’eventuale contribuzione residua da versare e le modalità di compilazione del modello F24, distinguendo, nel caso della gestione degli autonomi, chi è soggetto al minimale contributivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©