I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 13 al 23 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 aprile 2021, n. 255
Vendite a distanza Intra-Ue: rimborso dell'Iva erroneamente versata in Italia
Ai fini del recupero dell'Iva erroneamente versata in Italia in luogo di altro Paese membro dell'Ue, è possibile richiedere il rimborso dell'imposta non dovuta nello Stato italiano, anche se relativa ai periodi d'imposta non ancora accertati dall'autorità fiscale estera, considerando quale dies a quo dal quale far decorre il termine biennale: il momento in cui l'imposta è stata assolta in Italia (articolo 21, Dlgs 546/1992), in assenza di accertamento da parte dell'autorità estera. A tal fine il contribuente dovrà dimostrare che l'Iva andava versata nel Paese membro di destinazione (articolo 30-ter, comma 1, Dpr 633/1972); oppure, se successivo, la data di notifica dell'atto impositivo da parte dell'autorità estera.
Nel caso di specie l'imprenditore, che effettua vendite di beni a consumatori finali residenti in altri Paesi Ue, ha superato le soglie previste dalla disciplina comunitaria, con l'effetto che l'imposta era dovuta nello Stato estero di consumo dei beni (articolo 41, Dl 331/1993: articolo 34, Direttiva 2006/112/Ce).

Iva/Brexit

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 aprile 2021, n. 260
Esportatore abituale: trasferimento del plafond Iva al rappresentante fiscale
In base al Protocollo contenuto nell'Accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra Ue e Regno Unito, anche i soggetti passivi stabiliti in UK possono accedere all'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale (articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972). Ne consegue che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva (rispettivamente, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021), possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne. Il chiarimento era già stato diffuso con la Rm 1 febbraio 2021, n. 7/E.
Nel caso di specie, una società inglese che ha assunto lo status di esportatore abituale nel corso dell'anno 2020, che ha cessato l'identificazione diretta in Italia (utilizzata al fine di effettuare le cessioni intra-Ue dall'Italia agli altri Paesi dell'Ue) e che ha nominato un rappresentante fiscale, ben avrebbe potuto mantenere il numero identificativo Iva, senza essere obbligata a nominare un rappresentante fiscale.
Ad ogni modo, la soluzione adottata dalla società non preclude il trasferimento del plafond Iva dal numero d'identificazione diretto del soggetto non residente al rappresentante fiscale: quest'ultimo potrà utilizzare il plafond Iva maturato in capo al numero identificativo Iva, ora cessato. Il trasferimento è possibile in quanto nel passaggio dal numero d'identificazione rilasciato al rappresentante fiscale non si verifica alcun mutamento soggettivo del soggetto passivo (non residente) che ha maturato il plafond, analogamente ai casi di operazioni straordinarie in cui si verifica un mutamento soggettivo del soggetto economico. Nel caso in esame neppure si verifica un mutamento di soggetto economico, ma è solo mutato lo strumento attraverso cui lo stesso esercita i propri diritti correlati all'effettuazione di operazioni Iva territorialmente rilevanti in Italia.

Iva/Operazioni esenti

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 19 aprile 2021, nn. 267 e 268
Cessione di strumenti diagnostici Covid-19: condizioni per l'esenzione
La strumentazione diagnostica per Covid-19 – quella necessaria per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso (identificata dai codici Taric indicati dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli) – è esente da Iva (articolo 124, Dl 34/2020) solo se appartiene ai dispositivi in vitro conformi alla direttiva e al regolamento unionali in materia (Direttiva 1998/79/Ce e Reg. UE 2017/746/Ue).
Si ricorda che tali beni sono esenti da Iva, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1°gennaio 2021, sono assoggettati all'aliquota Iva del 5%.
Inoltre, è stato successivamente stabilito (articolo 1, comma 452, legge 178/2020) che le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presentano specifici requisiti sono esenti dall'Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022.
Va però evidenziato che, nel novero della «strumentazione per diagnostica per Covid-19», a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 sono esenti dall'Iva soltanto le cessioni dei «dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19».

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2021, n. 274
Servizi resi a minori con speciali bisogni educativi: aliquota del 5%
Si applica l'aliquota Iva ridotta del 5% (Tabella A, Parte II-bis, numero 1), allegata al Dpr 633/1972) ai servizi – resi da una cooperativa sociale – rivolti a minori con bisogni educativi speciali (Bes).
Viene precisato che le attività di tali cooperative devono essere caratterizzate dalla duplice funzione educativa e socio-sanitaria. Inoltre, la medesima aliquota del 5% trova applicazione anche per i servizi di sostegno resi a distanza ai genitori degli alunni, perché si tratta di prestazioni accessorie a quella principale resa direttamente ai minori e, come tali, concorrono a formarne la base imponibile (articolo 12, Dpr 633/1972).
Infine, si chiarisce che la cooperativa non rientra tra i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, per cui le operazioni effettuate vanno ordinariamente documentate con fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI).


Ritenute/Contributi e indennità

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 20 aprile 2021, nn. 272 e 273
Misure per il sostegno di imprese e autonomi durante l'emergenza Covid: detassazione ampia
Sono detassati i contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché di lavoratori autonomi, a causa dell'emergenza Covid-19, (articolo 10-bis, comma 1, Dl 137/2020 – cd. Decreto Ristori).
Nello specifico, la detassazione opera per: il sussidio erogato dalla Cassa privata a professionisti (articolo 44, Dl 18/2020), titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, che erano esclusi dall'indennità di 600 euro (Dm 28 marzo 2020 e Dm 29 maggio 2020) riconosciuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Proprio per tener conto di tale estromissione, l'ente previdenziale ha deciso di riconoscere il sussidio ai propri iscritti titolari di pensione, che sarà corrisposto una sola volta, alle stesse condizioni reddituali e nel medesimo importo stabilito dai due citati decreti ministeriali. L'agenzia, considerata la richiamata norma del Decreto Ristori sulla detassazione dei contributi anti Covid e acquisita l'ulteriore informazione che i beneficiari del sussidio comunque svolgono attività autonoma o libero-professionale, sono cioè dei liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo, è del parere che sulla somma erogata non vadano operate ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef e che la stessa, quindi, non concorra al reddito imponibile dei percettori (risposta n. 272); il contributo erogato dalla Regione in favore di lavoratori parasubordinati e autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla Gestione separata perché esonerati, che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione potenziando le proprie competenze professionali (risposta n. 273). Invece, non beneficiano del regime di esenzione i lavoratori con contratto di collaborazione e i parasubordinati iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto privi di partita Iva). Tali tipologie contrattuali, infatti, generano ordinariamente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir). Il rapporto di parasubordinazione dà luogo a reddito di lavoro autonomo soltanto se la collaborazione rientra «nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente». Pertanto, all'indennità corrisposta a tali soggetti dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di acconto Irpef (articolo 24, Dpr 600/1973).


Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 14 aprile 2021, nn. 249, 250, 251 e 252
Beneficio a Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
La norma (articolo 119, comma 6, Dl 34/2020) prevede che il Superbonus si applichi anche agli interventi effettuati dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Asp). Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa: il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale (fermo restando l'esclusione degli interventi effettuati su unità abitative A/1, A/8 e A/9), e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi; non opera neppure la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche; il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio (l'agevolazione spetta anche con riferimento a interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei soggetti in commento).
Sono forniti chiarimenti in relazione alla detrazione del 110% (articolo 34, Dl 34/2020) per interventi effettuati da: 1) una Fondazione Onlus, proprietaria di immobili classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5, che effettua interventi di efficientamento energetico (risposta n. 249). Si tratta di lavori di isolamento termico a cappotto esterno della struttura, con installazione di un microgeneratore a fuell cell per la produzione di energia termica ed elettrica, oltre all'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Gli interventi comporteranno il miglioramento di almeno due classi energetiche degli immobili interessati; 2) una Onlus, proprietaria di due edifici, che effettua lavori sugli stessi al termine dei quali si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1 (risposta n. 250). Per l'individuazione del limite di spesa massima ammessa al beneficio in questione occorre considerare il numero delle unità esistenti all'inizio dei lavori. Nello specifico, nel presupposto che l'intervento riguardi due edifici non funzionalmente indipendenti, appartenenti ad un unico proprietario sono applicabili i medesimi limiti di spesa previsti per gli interventi condominiali pari a 40.000 euro (20.000 euro moltiplicato per due), per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, che l'istante dichiara essere intervento trainante, a 109.090 euro (54.545 euro moltiplicato per due), per la coibentazione della copertura, che l'istante dichiara essere intervento trainato, a 3.000 euro (1.500 euro da moltiplicare per due) per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; 3) una Fondazione, per interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico su un edificio di proprietà (risposta n. 251). In questo caso il soggetto non rientra tra quelli previsti dalla disciplina agevolativa (articolo 119, comma 9, lettera d-bis), Dl 34/2020) e, di conseguenza, non può essere ammessa a fruire del Superbonus relativamente agli interventi da realizzare sugli immobili posseduti. Alla Fondazione, in qualità di ente non commerciale, non è tuttavia precluso l'accesso alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sisma bonus); 4) una Onlus, proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari (ma non costituenti dei condomìni), che è ammessa al beneficio fiscale in relazione agli interventi di installazione di pannelli isolanti sulle facciate (risposta n. 252).

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 15 aprile 2021, nn. 253 e 254
General contractor e cooperative sociali di produzione e lavoro
Sono forniti chiarimenti in ordine al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) nel caso di: interventi eseguiti da una cooperativa sociale di produzione e lavoro (Onlus di diritto); servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale.
Quanto al bonus spettante alle cooperative sociali di produzione e lavoro (risposta n. 253), questo è condizionato alle agevolazioni fruite ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, l'accesso al Superbonus per una cooperativa sociale di produzione e lavoro, e il conseguente diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura (articolo 121, Dl 34/2020), dipendono delle altre agevolazioni fiscali di cui la cooperativa gode. Tali soggetti, infatti, fruiscono: dell'esenzione dall'imposte sui redditi se corrispondono retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (articolo 11, Dpr 601/1973); di un'esenzione parziale se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50%.
Solo in tale ultimo caso la cooperativa potrà accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. In caso invece, di fruizione dell'esenzione dalle imposte sui redditi, è precluso l'accesso alla detrazione e alle annesse opzioni.
Quanto al secondo aspetto (risposta n. 254), il committente può accedere al Superbonus (ed esercitare lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020) in relazione ai costi fatturati dal general contractor per la realizzazione degli interventi edilizi agevolati, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti all'agevolazione (visto di conformità e asseverazioni). È, invece, escluso dall'agevolazione il corrispettivo pagato al contraente generale per l'attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento.
Nel caso di specie, il contribuente (committente) si è affidato a un fornitore unico che opera come «contraente generale», che provvederà alla progettazione e realizzazione delle opere, rapportandosi, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato, con il committente e, dall'altro, con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell'intervento. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori, tra cui le attività inerenti all'ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa, svolti da professionisti incaricati dal committente, saranno fatturati dal professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura al committente, in virtù di un mandato senza rappresentanza.

Immobili/Amministrazione giudiziaria

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2021, n. 276
Amministratore giudiziario di immobili: obblighi fiscali
L'amministratore giudiziario di un compendio immobiliare, appartenente sia a società che a persone fisiche private, deve assolvere, per conto e in luogo di ciascuno dei titolari, a tutti gli obblighi fiscali per gli immobili sequestrati (alla mafia). Deve altresì provvedere alla fatturazione dei proventi relativi agli immobili delle società.
Come chiarito con la Cm 156/E/2000, all'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto della misura cautelare prevista dal Codice antimafia (Dlgs 159/2011) è applicabile la disciplina relativa all'eredità giacente (articolo 187 del Tuir, e articolo 5-ter, Dpr 322/1998).
Nella dichiarazione deve tener conto delle peculiarità delle norme che prevedono la sospensione del versamento delle imposte sui redditi, l'irrilevanza dei redditi (determinati secondo le regole del reddito fondiario) e l'esenzione dalle imposte di registro, ipo-catastali e di bollo (Cm 31/E/2014).
L'amministratore deve utilizzare il codice fiscale e la partita Iva (se esistente) di ciascun titolare ed assolvere, per conto degli stessi, agli obblighi dichiarativi dei redditi immobiliari, indicando il codice carica 5 «Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati». Il modello dichiarativo va individuato in base alla natura giuridica del titolare del bene immobile.
Per l'adempimento degli obblighi a carico dell'amministratore, inoltre, non rileva l'esistenza di un diverso ed ulteriore sequestro gravante sulle quote societarie delle società proprietarie degli immobili. Il sequestro preventivo delle quote sociali non colpisce, infatti, né la società persona giuridica, né il suo patrimonio, ma i poteri amministrativi e i diritti economici derivanti dalla partecipazione sociale.

Immobili/Prima casa


Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2021, n. 277
Acquisto di una nuova abitazione prima della vendita di un immobile acquisito per successione nello stesso Comune
Il documento analizza il tema delle agevolazioni «prima casa» per l'acquisto nuova abitazione effettuato prima della vendita di immobile sito nel medesimo Comune, acquistato mortis causa usufruendo delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 69, comma 3, legge 342/2000.
L'agenzia afferma che il contribuente, che intenda acquistare, a titolo oneroso, un immobile nel medesimo Comune in cui è già titolare di un altro immobile, acquistato a suo tempo per successione con il beneficio prima casa citato, può fruire dei benefici ai fini dell'Iva o dell'imposta di registro se si impegna ad alienare, entro un anno, l'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito (comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986). L'obbligo di alienare l'immobile entro un anno dalla data dell'atto vale anche per le agevolazioni «prima casa» in sede di successione o donazione (Cm 12/E/2016 e Rm 86/E/2017).


Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 16 aprile 2021, n. 256 e 19 aprile 2021, n. 263
Tax credit affitti e affitto d'azienda: pagamento avvenuto nel 2021 e cessione/affitto di azienda
È ammesso l'accesso al bonus locazioni (articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34, spettante sui canoni relativi ai contratti di locazione, leasing e concessione di immobili non abitativi, nonché d'affitto d'azienda e di servizi a prestazioni complesse) anche se il canone relativo al 2020 è corrisposto nel 2021 (nonché se il pagamento è avvenuto anticipatamente nel 2019; cfr. risposta a interpello 5 ottobre 2020, n. 440). In tal caso, si fruisce del bonus dopo il pagamento; in caso di pagamento parziale, la differenza può essere ceduta.
Il credito d'imposta, non assoggettato ad imposizione, va indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo all'anno di sostenimento del canone.
Si ricorda che, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il beneficiario del credito d'imposta, invece di utilizzarlo, può cederlo (in tutto o in parte) ad altri soggetti, come locatore o concedente (in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone) ovvero a banche e altri intermediari finanziari (risposta n. 263).
Con riferimento al calo del fatturato, requisito di accesso al bonus, si precisa che nella determinazione dello stesso occorre considerare anche la quota del fatturato derivante dall'azienda oggetto di trasferimento per i mesi di riferimento del credito.
Si tratta di un chiarimento fornito anche in relazione al contributo a fondo perduto, secondo cui, ai fini del calcolo di riduzione del fatturato, occorre considerare (Cm 13 giugno 2020, n. 15/E): per i soggetti aventi causa di un'operazione di riorganizzazione aziendale, gli effetti di tale evento; per i soggetti costituiti a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni d'azienda, i valori riferibili all'azienda oggetto di trasferimento nel periodo di riferimento.
Il suddetto principio è stato esteso anche all'ipotesi di subentro in un contratto di affitto d'azienda (Cm 21 luglio 2020, n. 22/E).
Nel caso di specie, una società ha ceduto nel 2019 l'azienda con riserva di proprietà. L'acquirente ha gestito l'azienda nel 2019 senza pagare nemmeno parzialmente il corrispettivo. La società ha ottenuto la restituzione dell'azienda nel 2020 e ha ripreso l'attività, fino alla chiusura per il lockdown. Non si configura l'ipotesi di un soggetto costituito dopo il 1° gennaio 2019, per il quale non opererebbe la condizione del calo del fatturato e, ai fini del calcolo di quest'ultimo, rileva anche il fatturato del 2019 dell'acquirente (risposta n. 256).

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 aprile 2021, n. 264
Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici: escluse le guide turistiche
Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59, Dl 14 agosto 2020, n. 104) non spetta alle guide turistiche. Queste ultime, infatti, inquadrandosi come attività di lavoro autonomo (Rm 27 marzo 1974, n. 10/148), non possono accedere al beneficio in parola, riservato ai soggetti «esercenti attività di impresa».
Qualora l'indennizzo sia stato – in tutto o in parte – indebitamente percepito, la violazione potrà essere regolarizzata seguendo le modalità previste dal punto 6.1 del provvedimento agenzia delle Entrate 12 novembre 2020, n. 352471.

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 19 aprile 2021, nn. 259 e 265
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: utilizzo all'estero e trattore agricolo
Il credito d'imposta, riformulato dall'articolo 1, commi da 184 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), spetta: anche in caso di utilizzo temporaneo all'estero del bene agevolato (risposta n. 259). Nel caso specifico, si tratta di beni agevolabili impiegati dal beneficiario del bonus per la realizzazione di servizi di manutenzione delle tubazioni o per nuove pose, per conto dei propri clienti, svolti prevalentemente presso impianti situati all'estero. Si tratta, in sostanza, di beni che proprio per la loro funzione sono destinati ad essere utilizzati al di fuori della sede produttiva dell'impresa e, in particolare, nelle zone ove sono collocate le tubazioni, anche, quindi, al di fuori del territorio nazionale. La situazione descritta non configura un'ipotesi di delocalizzazione, a condizione che detti beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; anche per le macchine operatrici (due trattrici agricole dotate di hardware e software e un carro botte) da impiegare nell'ambito del processo di produzione (risposta n. 265). Il Mise, interpellato in proposito dall'agenzia delle Entrate per ottenere un parere tecnico, ha confermato che i beni oggetto d'investimento riconducibili alla voce punto elenco 11 del primo gruppo di beni dell'allegato A, legge 232/2016 concernente «macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)». Con riguardo ai requisiti di interconnessione e di integrazione per le «macchine mobili» di cui al punto 11 il Mise ha precisato che gli stessi possono essere soddisfatti mediante la guida automatica o semiautomatica qualora i sistemi di guida siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento (es. sterzata, velocità, arresto). Non soddisfano invece detta caratteristica quei sistemi che possono inibire esclusivamente l'accensione o lo spegnimento del mezzo.

Agevolazioni/Indennità 100 euro

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2021, n. 271
Spetta ai lavoratori dipendenti solo se hanno lavorato in Italia
Il contributo di 100 euro previsto dall'articolo 63, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) a favore dei lavoratori che, nonostante la difficile situazione causata dall'emergenza epidemiologica, nel mese di marzo 2020, hanno continuato a spostarsi nel territorio per svolgere la propria attività, non può essere esteso agli impiegati a contratto assunti all'estero, in quanto svolgono la propria prestazione fuori dai confini nazionali.
Già la Cm 11/E/2020 ha precisato che il sostituto d'imposta non può versare il contributo in questione ai dipendenti che prestano la loro attività all'estero. La ratio della misura, infatti, è premiare (risarcire) il personale che nel corso del mese di marzo 2020 ha continuato a recarsi presso il luogo di lavoro o si è spostato in trasferta presso clienti o in missione presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante l'emergenza sanitaria esistente nel Paese.
In definitiva, così come, in linea con la norma, non possono beneficiare del contributo i dipendenti in smart working o in telelavoro, l'indennità non può essere erogata neanche agli impiegati a contratto assunti all'estero, perché svolgono la loro attività al di fuori del Paese.


Redditi di impresa/Rivalutazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 aprile 2021, n. 956-343/2021
Oic documento interpretativo n. 7
Rivalutazione di beni immateriali non iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale
La rivalutazione dei beni immateriali (articolo 110, Dl 104/2020) non iscritti nello Stato patrimoniale, purché tutelati giuridicamente, viene avallata definitivamente dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell'agenzia delle Entrate che si allinea con quanto previsto dall'Oic, documento interpretativo n. 7, e supera il contrasto fra alcune Direzioni regionali che avevano ora concesso la rivalutazione su tali beni (Dre Lombardia, risposta n. 904-2406/2020) e ora negato detta possibilità (Dre Veneto, risposta n. 907-1726/2020).
Il citato documento dell'Oic ammette (paragrafo 5) la rivalutazione dei beni immateriali (marchi, know how, autorizzazioni, licenze e diritti di concessione) ancorché le relative spese, pur capitalizzabili, sono state imputate a Conto economico.
La Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell'agenzia delle Entrate: ha confermato che «può costituire oggetto di rivalutazione anche il know how sviluppato della Società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico». In particolare, l'agenzia ha motivato tale possibilità ricordando che la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa «nasce dall'esigenza civilistica di derogare ai criteri ordinari di valutazione al costo (articolo 2426 Codice civile) dei beni materiali ed immateriali nella rappresentazione in bilancio, a cui si aggiunge la facoltà di ottenere, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il riconoscimento, anche ai fini fiscali, dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione»; ha condiviso il punto 7 delle motivazioni addotte dall'Oic, fondate sulla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento «tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali».
Conseguentemente, la Direzione centrale ha evidenziato che «in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo, ovviamente, il pagamento dell'imposta sostitutiva».


Redditi di lavoro dipendente/Retribuzioni convenzionali

Circolare Inps 19 aprile 2021, n. 64
Lavoratori all'estero: istruzioni per il calcolo dei contributi
A seguito dell'emanazione del Dm 23 marzo 2021, che ha pubblicato le retribuzioni convenzionali 2021 spettanti ai lavoratori italiani operanti all'estero, l'Inps ha illustrato le procedure di calcolo dei contributi dovuti su detti importi.
Le retribuzioni convenzionali si applicano anche: ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (Messaggio Inps 18 gennaio 2012, n. 995); ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
La retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, cioè il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero.
Anche per l'indennità sostitutiva del preavviso l'obbligo contributivo dev'essere assolto secondo il sistema convenzionale (Messaggio Inps 30 dicembre 2003, n. 159).

Redditi di lavoro dipendente/Tassazione separata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2021, n. 269
Compensi erogati l'anno successivo a quello di maturazione: condizioni per la tassazione separata
Non possono essere considerati arretrati quei compensi per la cui erogazione è necessario attendere la fine del periodo d'imposta relativo alla loro maturazione. È il caso degli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti, in quanto, in tale ipotesi il ritardo deve ritenersi fisiologico. Pertanto, a dette somme non si applica il regime di tassazione separata ma devono essere assoggettate a tassazione ordinaria nell'anno in cui sono percepite (articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir - Rm 3 dicembre 2002, n. 379/E).

Redditi di lavoro dipendente/Premi di risultato

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2021, n. 270
Il periodo congruo di osservazione è rideterminabile a causa dell'emergenza Covid
I premi di risultato erogati ai sensi dell'articolo 1, commi 182-189, legge 208/2015 sono «agevolati» (assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10%) se sono: di ammontare variabile, ossia la loro corresponsione dev'essere legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti; erogati in relazione ai risultati ottenuti in un periodo congruo. I contratti collettivi devono prevedere in anticipo i criteri di misurazione e verifica dei suddetti incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo (articolo 2, comma 2, Dm 25 marzo 2016). Quest'ultimo è il periodo di maturazione del premio di risultato, cioè l'arco temporale individuato dal contratto al termine del quale dev'essere verificato l'incremento (Cm 29 marzo 2018, n. 5/E). La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale, infrannuale o ultrannuale. Ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo considerato, purché si tratti di un dato non remoto. La durata del periodo di maturazione del premio, per via del perdurare dell'emergenza Covid, può essere rideterminata.
Nel caso di specie, l'istante e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 che istituisce un premio di risultato a valenza annuale. Il premio, variabile e non determinabile a priori, era strutturato sulla base dell'incremento dell'Ebitda del 2019 rispetto a quello del 2018. Tuttavia, l'accordo integrativo è stato più volte prorogato a causa della sospensione dell'attività per Covid-19. Proprio a causa delle chiusure, l'istante ha comunicato che l'Ebitda del 2020 non poteva essere paragonabile al medesimo indicatore riferito all'esercizio precedente. Di conseguenza le parti hanno stabilito di prorogare fino al 31 dicembre 2020 l'accordo integrativo, riducendo l'Ebitda 2019 in proporzione al numero dei giorni di sospensione dell'attività nel 2020. Queste decisioni e le conseguenti modifiche, secondo l'agenzia, non impediscono l'applicazione della tassazione agevolata ai premi di risultato.


Riscossione/Enti locali

Risoluzioni Mef 13 aprile 2021, nn. 3/DF e 4/DF
Concessionari della riscossione per enti locali: requisiti di iscrizione all'Albo
Relativamente alla dichiarazione che i concessionari devono presentare annualmente – alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – per attestare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei concessionari (articolo 53, Dlgs 446/1997), il termine fissato al 31 marzo non è prorogabile, in assenza di una specifica disposizione normativa. Però, siccome anche i concessionari iscritti dovranno adeguare il capitale sociale alle nuove regole fissate dalla legge 160/2019 ed il termine scade il 30 giugno 2021, allora il Mef «deve necessariamente attendere lo spirare di tale ultimo termine prima di poter concludere l'istruttoria relativa al controllo della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell'iscrizione nell'Albo».
Nelle more della conclusione dell'istruttoria relativa al controllo della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell'iscrizione nell'Albo, ai soggetti iscritti rimane comunque consentita la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di gestione delle entrate degli enti locali presentando, in luogo dell'attestazione dell'iscrizione nell'Albo rilasciata dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, un'apposita autocertificazione.
Anche relativamente alle modalità con le quali i soggetti che svolgono le attività di supporto propedeutiche alla gestione delle entrate locali possono iscriversi nella sezione separata dell'Albo, prevista Legge di bilancio 2020, è stato chiarito che – nelle more dell'emanazione del regolamento ministeriale in base al quale sono stabiliti i criteri di iscrizione obbligatoria nella predetta sezione (articolo 1, comma 805, legge 160/2019) – è possibile chiedere l'iscrizione provvisoria nell'Albo, sussistendo i requisiti finanziari, il possesso delle misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria previste per l'esercizio delle attività propedeutiche in questione. Detti requisiti, infatti, sono già in vigore indipendentemente dall'emanazione del decreto (Dm 289/2000).
Una volta ottenuta l'iscrizione provvisoria, le società in discorso potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l'affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali. Infatti, l'iscrizione nell'Albo costituisce un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la Legge di bilancio 2020 ha previsto l'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo (che verrà perfezionata dopo l'emanazione del decreto).


Regime forfetario/Cause ostative

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 aprile 2021, n. 257
Rapporto di lavoro all'estero: cause che impediscono l'accesso al regime
Rappresenta una causa ostativa all'accesso al regime forfetario dall'anno 2021 (articolo 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190) il fatto che il soggetto risieda all'estero, dove lavora come dipendente percependo un compenso superiore alla soglia di 30.000 euro annui. La preclusione opera anche se il soggetto trasferisse la residenza in Italia negli ultimi mesi del 2021 per avviare un'attività di lavoro autonomo. Infatti, nel caso di specie, operano due cause ostative all'applicazione del regime: la causa di esclusione del «non residente» che, in virtù del mantenimento dell'iscrizione all'Aire e della residenza all'estero per la maggior parte del 2021, preclude l'acceso al regime forfetario nel medesimo anno di imposta (articolo 1, comma 57, lettera b), legge 190/2014); la causa di esclusione che preclude l'accesso al regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro (articolo 1, comma 57, lettera d-ter), legge 190/2014). La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell'anno precedente (paragrafo 2.3 della Cm 4 aprile 2016, n. 10/E riferito all'allora vigente lettera d-bis) del comma 57, di cui l'odierna lettera d-ter) costituisce una riproposizione).
Conseguentemente, il contribuente del caso di specie, ammesso che entro il 2021 cessi il rapporto di lavoro dipendente, faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfetario nel 2022.