Adempimenti

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Per gli enti religiosi spazio nel Registro unico nazionale

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di Gabriele Sepio

Gli enti religiosi trovano spazio nel Registro unico nazionale del Terzo settore ma con qualche novità rispetto al passato. Un primo aspetto riguarda l’individuazione dei soggetti che rientrano in questa categoria. Viene abbandonata la precedente formulazione utilizzata nelle normative di settore (dove si parla di enti ecclesiastici che hanno stipulato patti o intese con lo Stato), a favore di quella sicuramente più ampia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Una platea di soggetti allargata dunque, che comprende tutti gli enti religiosi dotati di personalità giuridica, anche se non appartenenti a confessioni che hanno siglato accordi con lo Stato italiano. L’importante, ai fini dell’inquadramento dell’ente è la sussistenza di un legame con confessioni riconosciute in qualche modo dalle Stato.

Al «ramo Onlus» degli enti religiosi succederà il «ramo» ente del Terzo settore (Ets) oppure quello impresa sociale, entrambi dedicati unicamente alla missione sociale, senza la necessità di dover creare un soggetto giuridico distinto per lo scopo. Viene dunque mantenuta la distinzione tra la finalità religiosa e di culto e quella di interesse generale, il cui svolgimento consentirà agli enti religiosi civilmente riconosciuti di iscriversi al Registro unico nazionale come Ets o alla sezione del Registro delle imprese dedicata all’impresa sociale.

Relativamente alle attività di interesse generale dovrà essere adottato un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme dei decreti. Quest’ultimo, ha funzione sostitutiva dell’atto costitutivo e dello statuto (quasi sempre assenti in questo tipo di enti) e consentirà all’ente religioso di rapportarsi in maniera più chiara e trasparente con i terzi, rendendo conoscibili le proprie regole di funzionamento interno e i modelli organizzativi. In aggiunta, al fine di mantenere distinti i singoli ambiti di attività (di religione/culto, interesse generale o diverse) e le relative risorse investite, dovrà essere tenuta una contabilità separata e si dovrà obbligatoriamente costituire un patrimonio destinato esclusivamente al «ramo» (novità, questa, non prevista in precedenza per il «ramo Onlus»). Particolare attenzione dovrà essere prestata all’individuazione dei beni rientranti nel «ramo» e utilizzabili per le attività di interesse generale. Sarà necessario predisporre un inventario contabile e, se del caso, una relazione illustrativa, dal momento che vi sarà l’obbligo, in caso di estinzione o scioglimento, di destinare il patrimonio residuo, ad altri enti del terzo settore, oppure in mancanza, alla fondazione Italia sociale.

Limitatamente alle attività di interesse generale, gli enti religiosi, potranno accedere ai vantaggi previsti dalle nuove disposizioni iscrivendosi al Registro. In caso contrario verranno classificati come enti commerciali o non commerciali in base al Tuir, applicando la relativa disciplina, compreso l’articolo 149, disapplicato per gli Ets.

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