Adempimenti

La delega a emettere la fattura non esonera dalle responsabilità

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

La fattura può essere emessa in outsourcing dal cliente o da un terzo debitamente autorizzati dal fornitore. L’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972 prevede, infatti, la facoltà per il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio di far emettere la fattura, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Pertanto, il fornitore può facoltativamente affidare l’obbligo dell’emissione della fattura al cliente oppure a un terzo, che si assume tale impegno per conto del cedente o prestatore, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo per eventuali violazioni connesse all’emissione della fattura. È il caso ad esempio dell’emissione di fatture da parte dell’istituto vendite giudiziarie (Ivg) per conto del curatore in occasione di aste giudiziarie oppure da parte di una delle società del gruppo che si assume l’incarico di prestare servizi di natura amministrativa a favore delle altre società.

Gli operatori che vogliono avvalersi di tale facoltà, però, devono prestare molta attenzione ai seguenti adempimenti.

Autorizzazione preventiva
Innanzitutto, nonostante non vi siano previsioni normative in tal senso, l’agenzia delle Entrate ha precisato che il cedente o prestatore deve autorizzare preventivamente il cliente o il terzo all’emissione della fattura e che entrambe le parti debbano dare il consenso alle procedure di emissione da adottare, oltre a comunicare tra loro gli elementi caratterizzanti l’operazione da fatturare (circolare 45/E/2005). L’esigenza di dialogo tra le due parti discende dalla necessità di comunicare gli elementi caratterizzanti l’operazione da fatturare e di rispettare l’obbligo di numerazione progressiva della fattura.

Registrazione, liquidazione e versamento
Nell’ipotesi di emissione della fattura da parte del cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilità, infatti, la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore, oppure al soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato, affinché siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell’imposta dovuta.

Contenuto della fattura
Inoltre, il cliente o il terzo attribuisce alle fatture che emette per conto del cedente o del prestatore una distinta numerazione rispetto a quella che emette in qualità di fornitore.
Infine, la fattura non emessa dal fornitore deve riportare l’indicazione che la stessa è compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo (articolo 21, coma 2 lettera n, del Dpr 633/1972).

Soggetto affidatario extra Ue
Se il soggetto a cui il fornitore affida l’emissione della fattura per suo conto è residente in un Paese extra Ue, con il quale non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, la fattura può essere emessa solo previa comunicazione all’agenzia delle Entrate con cui si attesta che il fornitore italiano:
•ha iniziato l’attività da almeno cinque anni (da intendersi come anni solari);
•non ha ricevuto, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di Iva, intesi quali le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo rilevabili in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta, ovvero, in sede di rettifica della stessa (ad esempio, gli avvisi di accertamento).

Il primo dei requisiti attesterebbe la stabilità dell’attività nel tempo, mentre, il secondo l’affidabilità del soggetto interessato. Nessuna limitazione è, invece, prevista se il soggetto che emette fattura per conto terzi è residente in Italia, in un Paese comunitario o in un altro Stato extra Ue con il quale esistano rapporti giuridici di reciproca assistenza.

Fornitori non residenti identificati in Italia
Le disposizioni in materia di outsourcing si applicano anche ai soggetti non residenti che operino nel territorio italiano mediante una stabile organizzazione, tramite un rappresentante fiscale ovvero che si sono identificati direttamente, in quanto, il soggetto passivo «nazionale» indicato nell’articolo 21 è colui che opera nel «territorio nazionale».

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