Imposte

Bonus edilizi e cessione del credito: controlli «duplicati» per chi fa istanza di interpello

Le verifiche per visti e asseverazioni post intervento sono simili a quelle fatte ex ante dall’Agenzia

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Per i bonus edilizi il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) ha ulteriormente burocratizzato la fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito. La norma, se da un lato punta a contrastare i fenomeni fraudolenti, dall’altro – richiedendo asseverazioni, visti di conformità e verifiche in tema di antiriciclaggio – potrebbe portare a duplicare gli adempimenti: con un aggravio di costi soprattutto nell’ipotesi in cui il contribuente abbia fatto ricorso all’istituto dell’interpello.

Dallo scorso 12 novembre, infatti, i contribuenti che in seguito a interventi edilizi agevolati (anche non dal 110%) intendono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura devono, tra l’altro, richiedere:
● il visto di conformità, che mira a verificare la validità della procedura e quindi la corretta applicazione della normativa;
● l’asseverazione delle spese, che attesta la congruità dei costi sostenuti per gli interventi.

In caso di riscontro positivo, comunque, il diritto alla cessione/sconto non sarebbe ancora “certo” e quindi fruibile, ma dovrà sottostare a un ulteriore controllo preventivo da parte:
● degli intermediari finanziari e bancari intervenuti nelle cessioni, che non potranno procedere all’acquisizione del credito nei casi di segnalazione di operazioni sospette e di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articoli 35-42, Dlgs 231/2007);
● dell’agenzia delle Entrate, che entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito potrà sospendere gli effetti, per non oltre 30 giorni, se fossero riscontrati dei profili di rischio legati a incoerenza e irregolarità dei dati comunicati oppure all’esecuzione di cessioni analoghe da parte del soggetto.

A questi controlli preventivi obbligatori se ne può aggiungere un altro derivante dall’eventuale presentazione di un’istanza di interpello. Istanza con cui il contribuente, in obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione e interpretazione delle disposizioni tributarie, può chiedere – prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante – un chiarimento alle Entrate, evidenziando nel dettaglio la fattispecie concreta e personale, e presentando documenti che consentano al Fisco di fornire una risposta per sé vincolante.

Il ricorso a questo strumento, in seguito al complicarsi delle norme sui bonus edilizi, è andato ampliandosi. E l’Agenzia, prima di dare una risposta, chiede in genere altri documenti a integrazione di quelli già presentati, per verificare la fattibilità e la correttezza dell’operazione. In alcuni casi, addirittura, contravvenendo forse alla ratio stessa dell’interpello, chiede espressamente che sussista un interesse specifico che vada al di là della proprietà dell’immobile, compresa la visione della richiesta del permesso di costruire: “incurante” del fatto che l’istituto presenta connotazioni preventive e che pertanto dovrebbe bastare una “fattispecie potenziale”.

Ottenuta la risposta e uniformatosi a quanto indicato, il contribuente non è soggetto ad alcun tipo di attività accertativa a contenuto impositivo o sanzionatorio.

Alla luce di ciò, è possibile osservare come le verifiche e i controlli eseguiti dal Fisco in sede di risposta all’istanza di interpello possano in un certo modo sovrapporsi a quelli fatti dai soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità, considerando che in entrambi i casi c’è una verifica della corretta applicazione della normativa vigente: con l’unica differenza che una è eseguita ex ante, e l’altra ex post. Stessa sovrapposizione riscontrabile con l’attività di controllo che l’Agenzia andrà a eseguire sulla comunicazione di cessione del contribuente.

In definitiva, per non compromettere la ripresa del comparto immobiliare e dell’edilizia reduce da anni di crisi, sarebbe opportuno ridurre gli adempimenti nel caso fosse presentata un’istanza di interpello, eliminando in questi casi l’obbligo del visto di conformità e la successiva verifica della comunicazione, anche perchè il Fisco potrà sempre ricorrere all’emissione di atti di recupero.

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