Il CommentoContabilità

Bilanci, quei fatti «rilevanti» da descrivere e misurare

di Franco Roscini Vitali

Un elemento critico in più nella redazione dei bilanci 2021 è la situazione causata dalla guerra in Ucraina, che è comunque un fatto intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio 2021 (dopo il 31 dicembre) e pertanto, in base al principio Oic 29, successivo a tale bilancio: un evento che, pur non incidendo sui “numeri” di bilancio, in alcune situazioni deve essere oggetto d’informativa.

Per fare un esempio, la sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021 non sembra giustificata se unicamente legata alla situazione del conflitto; stesso discorso per eventuali perdite su crediti. Non c’è dubbio che il conflitto potrà incidere negativamente su alcune imprese, che avranno la facoltà, concessa dal Dl Sostegni-ter, di sospendere gli ammortamenti nell’esercizio 2022: ma se ne parlerà con riferimento a tali bilanci. Così eventuali problematiche legate all’impairment test, con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni, non dovrebbero coinvolgere i bilanci 2021, anche perché la svalutazione è richiesta in caso di perdite durevoli: situazione che, per il momento, non si è verificata (articolo 2426, n. 3, Codice civile e principio Oic 9).

Una novità rilevante del decreto 139/15 (di recepimento della direttiva 34/13) è stata l’introduzione, nell’articolo 2427 Codice civile relativo al contenuto della nota integrativa, del n. 22-quater che impone l’informativa circa natura, effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: in precedenza l’illustrazione, meno ampia, era prevista nella relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio generalmente non redatto dalle imprese che fanno il bilancio in forma abbreviata.

L’Oic 29 precisa che si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Nell’illustrazione del fatto si fornisce la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile. Pertanto, la norma prevede non soltanto la descrizione di tali fatti, ma anche la quantificazione dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico. Tutto questo, poi, deve essere collegato con l’informativa prevista, dall’articolo 2428, nella relazione sulla gestione.

La situazione causata dalla guerra può essere oggetto di commento con riferimento al comma 1 dell’articolo 2428, che impone anche la descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. Inoltre, l’articolo prevede l’informazione relativa ai rischi di prezzo, di credito nei confronti della clientela e di liquidità dell’impresa stessa.