Imposte

Forfettari e fattura elettronica, soglia a 250 euro per il bollo virtuale

A decidere il calendario dei versamenti è l’importo complessivo dell’imposta di bollo virtuale per trimestre. Semplificazioni dal 2023

di Alessandra Caputo

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico per i forfettari che hanno superato, nel 2021, la soglia di 25mila euro di ricavi/compensi comporta l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo con modalità elettroniche, pertanto, l’importo va inserito nel file da trasmettere al Sistema di interscambio (Sdi).

Sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro riguardanti alcune operazioni non assoggettate a Iva, tra cui quelle dei contribuenti forfettari che sono qualificate come «non soggette».

Sulle fatture cartacee, i contribuenti forfettari assolvevano (e continuano ad assolvere se rientrano tra i soggetti per i quali, per ora, non scatta l’obbligo di fatturazione elettronica) l’imposta di bollo mediante apposizione della marca da bollo sull’originale da consegnare al cliente.

Con l’emissione della fatturazione elettronica, si devono seguire le modalità del Dm 17 giugno 2014. A tal fine sarà necessario inserire una apposita dicitura nel file Xml valorizzando il campo «bollo virtuale» contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica; qualora il contribuente ometta questa indicazione, ci penserà l’agenzia delle Entrate a ricordarglielo.

Con cadenza trimestrale, infatti, nel portale «Fatture e corrispettivi» («Consultazione» -> «Fatturazione elettronica e altri dati Iva» -> «Fatture elettroniche» -> «Pagamento imposta di bollo»), i contribuenti troveranno due elenchi:

• l’elenco A contenente i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse nel trimestre;

• l’elenco B contenente l’elenco delle fatture emesse nel trimestre che non recano la l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.Il contribuente qualora si accorga di aver omesso l’indicazione del bollo su una o più fatture emesse, potrà confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, quindi:

• 31 maggio per il primo trimestre;

• 30 settembre per il secondo trimestre;

• 30 novembre per il terzo trimestre;

• 28 febbraio per il quarto trimestre.

Il pagamento deve avvenire indicando l’Iban del contribuente nel portale dell’Agenzia, così da avere l’addebito diretto, oppure mediante modello F24.

Ci sono due regole da ricordare per il pagamento:

1. se per il primo trimestre l’importo dell’imposta di bollo da versare è inferiore a 250 euro il versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (30 settembre);

2. allo stesso modo se l’importo dell’imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre (30 novembre), in tutti i casi senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Per effetto del decreto Semplificazioni (articolo 3 del Dl 73/2022), a partire dal 1° gennaio 2023 la soglia di 250 euro è innalzata a 5mila euro.

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