Imposte

Nuovo regime o incentivi estesi: impatriati al test dei requisiti 2022

Verifiche e adempimenti per chi si è trasferito in Italia quest’anno o nella seconda metà del 2021

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Gli incentivi fiscali destinati ai lavoratori impatriati, previsti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, interessano una platea sempre più ampia di soggetti. Il motivo si ritrova sicuramente nella portata del beneficio, che arriva a escludere dalla tassazione Irpef il 90% dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa, prodotti in Italia in caso di trasferimento del lavoratore in una delle regioni del Mezzogiorno. Ma si ritrova anche nella semplificazione dei requisiti di accesso, nella possibilità di svolgere l’attività “da remoto” (risposta 55/2022) o alle dipendenze di un datore di lavoro estero (risposta 596/2021 e circolare 33/E/2020) e nell’estensione della durata temporale dei benefici, che può arrivare fino a dieci anni.

Le situazioni che possono emergere sono tuttavia differenti e devono essere affrontate in modo distinto, sia dai lavoratori e sia dalle imprese, per evitare errori che possono portare al disconoscimento dei benefici.

Trasferimento in Italia nel 2022

In base all’articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015, possono fruire dell’agevolazione i lavoratori che:
● non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a restare in Italia per almeno due anni;

● prestano la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Condizione primaria per beneficiare dell’incentivo nel 2022 è acquisire la residenza fiscale ex articolo 2 del Tuir entro il 2 luglio prossimo. Viste le limitazioni agli spostamenti causate dal Covid-19, è altresì fondamentale accertarsi che il richiedente non sia stato residente in Italia nel 2020 e nel 2021, ossia negli anni di osservazione del requisito della residenza estera. Quindi, anche nel caso di iscrizione all’Aire, è opportuno escludere che il beneficiario abbia avuto in Italia il domicilio o la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta.

Come chiarito dall’Agenzia, i criteri fissati dall’articolo 2 del Tuir valgono anche per i trasferimenti di residenza dalla Germania o dalla Svizzera a prescindere dalla presenza del criterio dello split year previsto nelle rispettive convenzioni con l’Italia (risposta 3/2022).

Trasferimento a fine 2021

Coloro che si sono trasferiti in Italia nella seconda metà dello scorso anno accedono ai benefici fiscali dal 2022. A tal fine devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, affinché questi possa procedere a effettuare le ritenute su una base imponibile ridotta, in sede dei pagamenti periodici.

Tali soggetti, inoltre, dovranno gestire la fiscalità del 2021 – ultimo anno di residenza all’estero – inquadrando correttamente i redditi percepiti ante e post trasferimento in Italia anche alla luce delle previsioni convenzionali.

Da dipendente ad autonomo

L’Agenzia ha chiarito (con la circolare 33/E/2020) che i benefici non si perdono in caso di iniziale avvio di un lavoro dipendente e successivo passaggio a un lavoro autonomo, e viceversa. In questi casi, cambierà però la modalità di fruizione, in quanto per il lavoro autonomo l’incentivo andrà applicato nella dichiarazione dei redditi, con conseguente differimento temporale dei relativi effetti rispetto all’applicazione in busta paga.

Per contenere gli effetti dello slittamento in avanti, gli autonomi possono richiedere ai committenti di applicare la ritenuta del 20% ex articolo 25 del Dpr 600/73 sull’imponibile ridotto nella misura di legge (circolare 33/E/20, paragrafo 6).

Estensione del beneficio

Il comma 3-bis dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 estende l’incentivo per ulteriori cinque periodi di imposta in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o di possesso di un’abitazione in Italia.

Per la risposta 854/2021 l’estensione può essere richiesta alla fine del primo quinquennio di fruizione degli incentivi, senza possibilità di anticipo. Pertanto, può essere esercitata dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

La legge di Bilancio 2021 ha previsto che tale facoltà è concessa anche a coloro che si sono trasferiti in Italia prima del 2020, erano stati iscritti all’Aire e risultavano beneficiari del regime degli impatriati a fine 2019. Ma dietro versamento, a seconda dei casi, di un importo una tantum pari al 10% o al 5% dei redditi prodotti nell’anno precedente alla richiesta. I lavoratori rientrati nel 2017, che hanno concluso il quinquennio nel 2021, dovranno dunque attivarsi entro il prossimo 30 giugno.

La stessa facoltà è stata prevista dalla legge di Bilancio 2022 anche per ricercatori e docenti: ma si attende ancora il provvedimento attuativo.

I CASI RISOLTI

LA SITUAZIONE
Il nuovo dipendente

Il signor Rossi, cittadino italiano iscritto all'Aire dal 2017 e residente all'estero fino al 31/8/2021, si trasferisce a Milano il 1/9/2021 per lavorare come dipendente di una società residente. Rossi è coniugato e ha un figlio minorenne

LA SOLUZIONE
L'agevolazione si applica dal 2022 e il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia verrà escluso da tassazione Irpef nella misura del 70% per gli anni dal 2022 al 2026 e del 50% per gli anni dal 2027 al 2031, in seguito di richiesta al datore di lavoro

LA SITUAZIONE
Il dipendente già agevolato

Il signor Verdi, cittadino italiano, ha lavorato in Spagna dal 2010 al 2016, anni in cui è stato iscritto all'Aire. Dal 2017 beneficia degli incentivi ex articolo 16 del Dlgs 147/15 come dipendente, ha tre figli minorenni e ha acquistato una casa a Genova nel 2021

LA SOLUZIONE
L'agevolazione può essere estesa per il quinquennio 2022-2026, con esclusione da tassazione ai fini Irpef del 90% del reddito di lavoro dipendente, ma versando entro il 30/6/2022 un importo pari al 5% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2021

LA SITUAZIONE
Il nuovo autonomo

L'ingegner Bianchi, cittadina italiana, dopo aver lavorato per 4 anni a Praga alle dipendenze di una multinazionale estera, decide di trasferirsi in Abruzzo a marzo 2022 e di avviare l'attività di consulente informatico. I committenti sono tutti esteri

LA SOLUZIONE
In base all'articolo 16, comma 5-bis, del Dlgs 147/15, i redditi di lavoro autonomo saranno imponibili in misura pari al 10% (quindi con un'esenzione del 90%) dal 2022 al 2026. L'agevolazione non può essere cumulata con il regime forfetario (risposta 283/2019)

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