Finanza

Bollette, addio rateizzazione dopo due scadenze saltate

È possibile fare domanda per i consumi fatturati entro il 30 settembre 2023. La misura agevolativa è rivolta a tutte le aziende costituite in qualsiasi forma

di Roberto Lenzi

Caro bollette: è possibile fare domanda di rateizzazione con modalità semplificata per i consumi fatturati entro il 30 settembre 2023. L’accesso è consentito a tutte le imprese residenti in territorio italiano. Sono escluse dal calcolo dell'agevolazione i costi per il trasporto, la gestione dei contatori, le tasse e le imposte. L'importo che può essere rateizzato è quello eccedente quello risultante in bolletta rispetto alla media di quanto pagato nel 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta il decadimento del beneficio del pagamento dilazionato.

Beneficiari

A darne annuncio è il decreto interministeriale del 3 marzo 2023 recante le misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (pubblicato l'11 aprile sulla «Gazzetta ufficiale»). Il decreto stabilisce le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

La misura agevolativa è rivolta a tutte le imprese, in qualsiasi forma esse siano costituite, regolarmente iscritte per il Registro delle Imprese competente. Il consumo delle componenti sopracitate è ricavato dalle utenze collocate in Italia. Il bando è destinato anche ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, residenti in Italia.

Componente energetica

Per componente energetica il decreto intende le voci della bolletta riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas, fatta esclusioni per le spese relative al servizio di trasporto, di gestione del contatore, di oneri di sistema, imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate.

Per ottenere la rateizzazione delle bollette l'imprese, entro 15 giorni dall'emissione della bolletta, devono presentare istanza al fornitore, mediante la casella di posta elettronica certificata. Nel caso in cui vi fosse stato un cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui l'impresa richiede la rateizzazione spetta al fornitore attuale il compito di verificare l'importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento e procedere dunque con l'acquisizione dei dati precedenti ai quali è subentrato.

Fondamentale per le imprese al momento della presentazione della istanza è quello di allegare la copia delle bollette del periodo di riferimento.

Documentazione necessaria

La richiesta inviata deve essere corredata di specifici documenti quali la dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza e la dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzati accompagnata dalla garanzia Sace. Passati 30 giorni dal momento della ricezione della richiesta da parte del fornitore, esso dovrà provvedere a proporre un piano di rateizzazione all'impresa richiedente, la quale dovrà aderire o meno entro dieci giorni da tale comunicazione.

In questo piano figureranno l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, da parte dell'impresa richiedente, comporta il decadimento del beneficio del pagamento dilazionato.

A quel punto il soggetto debitore è tenuto al versamento dell'importo in un'unica soluzione, pena l'escussione della garanzia assicurativa da parte del soggetto fornitore, che può avvalersi delle modalità e delle clausole stabilite dal contratto per il versamento dell'intero importo residuale.

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