Adempimenti

Certificati di origine preferenziale Eur1, tre opzioni per il rilascio

Con la fine dell’emergenza termina la prassi del modulo previdimato

Dal 1° aprile entra a regime la nuova procedura di rilascio dei certificati di origine preferenziale Eur1. Da questa data, infatti, termina lo stato di emergenza che aveva nell’ultimo biennio suggerito alle Dogane di prorogare la prassi del certificato previdimato, utile ma ritenuta tuttavia non coerente con il dato normativo unionale.

Gli operatori, di principio, ora non potranno più beneficiare di un certificato che può essere stampato su fogli speciali firmati “in bianco” dagli Uffici competenti. Viceversa, prima dovranno stampare il documento compilato e, poi, recarsi presso le Dogane di riferimento per ottenere la validazione di un documento che, si ricorda, è fondamentale nel commercio internazionale, perché consente alle merci Ue di presentarsi a destinazione a dazio zero o ridotto.

Questa nuova operatività, molto discussa ed oggetto nell’ultimo periodo di interventi di semplificazione, si esplicherà ora su tre possibili binari operativi, oggetto della circolare 12/2022 del 29 marzo. In dettaglio, secondo le nuove istruzioni, gli operatori potranno operare in: 1) procedura ordinaria; 2) procedura “facilitata”; 3) procedura full digital.

1) Con la procedura ordinaria, il certificato generato in automatico dal sistema dichiarativo è stampato e, come sopra illustrato, presentato all’Ufficio dove è stata registrata la dichiarazione di esportazione per l’apposizione di timbro e firma. In caso di canale verde (nessun controllo), è disposto che l’Ufficio «provveda con immediatezza alla validazione del certificato». Vero è, però, che questo processo per immediatezza e subito “compensato” dal fatto che le Dogane rammentano che resta impregiudicata la facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali sottesi alla richiesta di rilascio del certificato, all’atto dell’operazione o a posteriori. Si auspica, tuttavia, che questa riserva sia esercitata con misura e sulla base di criteri specifici, perché il controllo, ad oggi, risponde a criteri non automatizzati, ma contingenti, con rischio di applicazione disomogenea.

2) Con la procedura “facilitata”, invece, si realizzano le vere innovazioni in materia. In questa ipotesi, infatti, si continuerà a stampare il certificato su un formulario che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio. L’accesso a tale procedura è però riservato ai soggetti Aeo che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e «che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora), oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo». Il riferimento alla certificazione Aeo e al luogo approvato lascia supporre che, in prevalenza, il beneficio sia riservato alle case di spedizione, permanendo comunque accessibile anche ai privati titolari di questi status. Vero è, però, che sarà interessante seguire gli sviluppi di questi nuovi procedimenti che pure paiono ad alto rischio disomogeneità. Ciò in quanto è disposto che gli operatori chiederanno ora l'accesso al regime e le istanze saranno “valutate e calibrate” in relazione alle effettive realtà locali, alla frequenza ed al numero delle operazioni dell'anno precedente.

3) Resta poi la procedura full digital, quella dove non sono più richiesti né timbri, né firme, virtuosamente realizzata dalla Dogana nazionale per ora solo con gli scambi con la Svizzera, sperando che a livello Uequesto sia seguito come strada maestra per il prossimo futuro.

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