Controlli e liti

Amministratori, fine mandato deducibile oltre i limiti del Tfr

In linea con la Cassazione, secondo la Ctp Torino 976/01/2021 il Tfm ha regole proprie

di Giorgio Gavelli

È illegittimo l’avviso che, richiamando l’articolo 2120 del Codice civile, giustifica l’indeducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori (Tfm) per la parte eccedente quella calcolata secondo i criteri del Tfr dei lavoratori dipendenti. È la conclusione cui giunge la Ctp di Torino (presidente Passero, relatore Cipolla) con la decisione n. 976/01/2021, a conferma di un principio ampiamente accolto dalla giurisprudenza.

La contestazione, piuttosto comune da parte di alcuni uffici locali delle Entrate, riguardava la ritenuta indeducibilità degli importi accantonati a titolo di Tfm in quanto determinati in violazione delle prescrizioni del Codice civile con riferimento al Tfr dipendenti. Secondo l’articolo 2120 del Codice, il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

Al tentativo dell’Agenzia di estendere tale norma al Tfm amministratori, i giudici ribattono che non vi è alcuna norma nel Tuir che consenta tale assimilazione, a cui non è consentito giungere nemmeno considerando che i redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono stati assimilati a quelli di lavoro dipendente, e che l’articolo 105 del Tuir richiama entrambi i trattamenti.

Anche a livello civilistico non si rinviene alcuna disposizione che stabilisca una regola di determinazione del Tfm, il cui importo deriva dall’incontro tra la volontà assembleare e l’accettazione da parte dell’amministratore.

Le conclusioni della Ctp torinese rispecchiano quelle di larga parte della giurisprudenza di merito, come dimostrato dalle decisioni n. 361/02/2021, n. 601/02/2021, n. 618/01/2020 e n. 236/03/2020 della Ctr Piemonte, n. 108/05/2021 della Ctr Sardegna, n. 199/02/2020 della Ctp Reggio Emilia, n. 3232/02/2020, n. 5280/18/2018 e n. 3749/16/2018 della Ctr Lombardia.

La stessa Corte di cassazione, peraltro, ha in più occasioni bocciato la tesi avanzata dall’ufficio (ordinanze n. 28827/2021, 24848/2020) al punto che sembrano maturi i tempi affinchè l’Agenzia rinunci definitivamente a questo inutile e dispendioso contenzioso. La Suprema corte ha sottolineato che gli unici limiti alla deducibilità per competenza degli accantonamenti al Tfm si sostanziano nell’obbligo di un atto scritto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi anche l’importo. Anche ammettendo un potere di sindacato delle Entrate sugli importi accantonati (n. 31607/2018), non si può di certo assimilare tout court il rapporto che lega l’amministratore alla società (che si fonda sulle norme relative al mandato) con la disciplina contrattuale del lavoro dipendente.

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