Tax credit investimenti nel documento di trasporto
La risposta a interpello 270 obbliga a richiamare la norma non solo in fattura. I documenti privi dell’indicazione andranno regolarizzati
Il richiamo della norma agevolativa sui crediti di imposta per gli investimenti va riportato anche nel documento di trasporto. La precisazione, che obbligherà le imprese a un complesso recupero di documentazione già archiviata, giunge dalla risposta 270/2022 delle Entrate. Tra i documenti previsti dal comma 1062 della legge 178/2020 sono compresi i Ddt, ma non i verbali di collaudo e di interconnessione.
La risposta 270 si occupa dell’adempimento documentale richiesto per usufruire dei crediti di imposta sugli investimenti disciplinati dai commi da 1054 a 1058-ter della legge di bilancio 2021. Il comma 1062 della legge 178 stabilisce che le fatture e gli altri documenti di acquisto relativi a beni agevolati con i tax credit devono riportare l’espresso richiamo della disposizione agevolativa. La mancata indicazione, secondo quanto affermato nella risposta 438/2020 (riferita all’identico adempimento previsto dal comma 195 della legge 160/2019), comporta la revoca del beneficio. Nell’interpello si chiede se la annotazione della norma agevolativa deve essere apposta, oltre che nelle fatture di acquisto, nei documenti di trasporto (Ddt) e nei verbali di collaudo e di interconnessione.
L’Agenzia risponde affermativamente al primo quesito: anche il Ddt, come la fattura, assolve la funzione di identificare l’investimento e deve rispettare il medesimo obbligo. Nessun richiamo alla norma è invece necessario per i verbali di collaudo o di interconnessione che riguardano univocamente l’investimento agevolato. La risposta 270 conclude ricordando la possibilità, già prevista dalla risposta 438/2020, di regolarizzare ex post i documenti privi della apposita dicitura, purché l’integrazione avvenga prima che sia avviata una attività di controllo da parte dell’Amministrazione.
L’interpretazione ministeriale, che giunge peraltro a distanza di oltre due anni dall’introduzione dell’obbligo documentale, appare eccessivamente rigorosa, posto che le fatture (su cui viene già richiamata la norma agevolativa) riportano sistematicamente i dati dei documenti di trasporto emessi dal fornitore. Ciò consente, anche in assenza della ulteriore “timbratura” dei Ddt, di collegare in modo univoco questi ultimi documenti alla fattura e dunque alla norma ivi annotata. È in ogni caso opportuno che le imprese recuperino dai loro archivi i Ddt relativi agli acquisti agevolati con i crediti di imposta delle leggi 160/2016 e 178/2020 e procedano rapidamente a stampigliare la stessa dicitura già riportata in fattura.
Nel frattempo, il legislatore interviene per potenziare gli incentivi agli investimenti 4.0. L’articolo 21 del Dl 50/2022 (decreto Aiuti), incrementa dal 20% al 50% la misura del credito di imposta previsto dal comma 1058 della legge 178/2020 sugli acquisti di beni immateriali (allegato B, legge 232/2016) effettuati nel solo anno 2022 (con coda al primo semestre 2023 per ordini e acconti 20% entro il prossimo 31 dicembre). Come precisato dalla circolare 14/E/2022, anche il plafond di spesa previsto dal comma 1058 (1 milione) è annuale.