Imposte

Tax credit investimenti nel documento di trasporto

La risposta a interpello 270 obbliga a richiamare la norma non solo in fattura. I documenti privi dell’indicazione andranno regolarizzati

di Luca Gaiani

Il richiamo della norma agevolativa sui crediti di imposta per gli investimenti va riportato anche nel documento di trasporto. La precisazione, che obbligherà le imprese a un complesso recupero di documentazione già archiviata, giunge dalla risposta 270/2022 delle Entrate. Tra i documenti previsti dal comma 1062 della legge 178/2020 sono compresi i Ddt, ma non i verbali di collaudo e di interconnessione.

La risposta 270 si occupa dell’adempimento documentale richiesto per usufruire dei crediti di imposta sugli investimenti disciplinati dai commi da 1054 a 1058-ter della legge di bilancio 2021. Il comma 1062 della legge 178 stabilisce che le fatture e gli altri documenti di acquisto relativi a beni agevolati con i tax credit devono riportare l’espresso richiamo della disposizione agevolativa. La mancata indicazione, secondo quanto affermato nella risposta 438/2020 (riferita all’identico adempimento previsto dal comma 195 della legge 160/2019), comporta la revoca del beneficio. Nell’interpello si chiede se la annotazione della norma agevolativa deve essere apposta, oltre che nelle fatture di acquisto, nei documenti di trasporto (Ddt) e nei verbali di collaudo e di interconnessione.

L’Agenzia risponde affermativamente al primo quesito: anche il Ddt, come la fattura, assolve la funzione di identificare l’investimento e deve rispettare il medesimo obbligo. Nessun richiamo alla norma è invece necessario per i verbali di collaudo o di interconnessione che riguardano univocamente l’investimento agevolato. La risposta 270 conclude ricordando la possibilità, già prevista dalla risposta 438/2020, di regolarizzare ex post i documenti privi della apposita dicitura, purché l’integrazione avvenga prima che sia avviata una attività di controllo da parte dell’Amministrazione.

L’interpretazione ministeriale, che giunge peraltro a distanza di oltre due anni dall’introduzione dell’obbligo documentale, appare eccessivamente rigorosa, posto che le fatture (su cui viene già richiamata la norma agevolativa) riportano sistematicamente i dati dei documenti di trasporto emessi dal fornitore. Ciò consente, anche in assenza della ulteriore “timbratura” dei Ddt, di collegare in modo univoco questi ultimi documenti alla fattura e dunque alla norma ivi annotata. È in ogni caso opportuno che le imprese recuperino dai loro archivi i Ddt relativi agli acquisti agevolati con i crediti di imposta delle leggi 160/2016 e 178/2020 e procedano rapidamente a stampigliare la stessa dicitura già riportata in fattura.

Nel frattempo, il legislatore interviene per potenziare gli incentivi agli investimenti 4.0. L’articolo 21 del Dl 50/2022 (decreto Aiuti), incrementa dal 20% al 50% la misura del credito di imposta previsto dal comma 1058 della legge 178/2020 sugli acquisti di beni immateriali (allegato B, legge 232/2016) effettuati nel solo anno 2022 (con coda al primo semestre 2023 per ordini e acconti 20% entro il prossimo 31 dicembre). Come precisato dalla circolare 14/E/2022, anche il plafond di spesa previsto dal comma 1058 (1 milione) è annuale.

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