Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: sospensione sentenza, piccola proprietà contadina, società di comodo

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro


La prova del danno sospende la sentenza di Ctr impugnata in Cassazione. Stop alla riclassificazione catastale per microzone sull’immobile con caratteristiche particolari. Sì al rimborso dell’imposta per lo scudo versata dopo l’avvio del controllo. Piccola proprietà contadina anche per il terreno affittato alla società semplice partecipata dalla figlia. La società in liquidazione non deve presentare l’ interpello per l’esclusione dalle comodo. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.

La prova del danno sospende la sentenza di Ctr impugnata in Cassazione
Il contribuente, soccombente in appello e che ha impugnato in Cassazione la sentenza della Ctr, può chiedere al giudice d’appello di sospenderne gli effetti esecutivi purché dia prova del danno grave e irreparabile che può derivare dall’esecuzione della sentenza così come previsto dal codice di rito tributario (articolo 62-bis del Dlgs 546/92). A tal fine il contribuente non deve dimostrare alcun fumus boni juris e, per converso, la Ctr deve astenersi da qualsiasi valutazione del merito del ricorso di Cassazione alla quale soltanto va garantita la piena potestas iudicandi, e deve solamente sussistere il periculum in mora. Il altri termini, il ricorrente deve dimostrare di poter subire un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione della sentenza di appello, il quale va inteso quale irrimediabile scarto tra, da una parte, il pregiudizio che egli può subire dall’esecuzione della sentenza di appello il cui giudizio è pendente in Cassazione, e, dall’altra, il vantaggio dell’esecutore. Tuttavia, il giudice può decidere di subordinare la sospensione solo se il contribuente presta idonea garanzia della somme dovute .
Nel caso esaminato, una Snc ricorre contro diversi avvisi di accertamento ma perde entrambi i giudizi di merito. Successivamente ricorre in Cassazione, e, nelle more del giudizio, chiede alla Ctr la sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado dato il grave danno irreparabile. Esso si evince dai seguenti elementi: la pretesa avanzata è di 80mila euro; la società ha in essere finanziamenti per complessivi 50mila euro; il reddito monetario dei soci non è in grado di soddisfare il debito tributario; sul conto corrente della società emergono disponibilità di poco oltre 2mila euro; i cespiti della società non possono essere dismessi perché necessari per lo svolgimento dell’attività ed hanno un valore di mercato che non è in grado di soddisfare i debiti erariali.
Ctr Lombardia, ordinanza 26/01/2018

Stop alla riclassificazione catastale per microzone sull’immobile con caratteristiche particolari
È illegittimo l’accertamento catastale tramite il quale l’Agenzia riclassifica la categoria catastale e, quindi, attribuisce un maggior valore all’immobile che, seppur ricadente nella zona urbana rivalutata a seguito dell’andamento del mercato immobiliare ( procedura di accatastamento massivo per microzone), presenta determinate caratteristiche che di fatto lo sottraggono alla ratio del nuovo classamento.
Nel caso specifico, l’amministrazione modificava la categoria catastale dell’immobile dalla categoria C/3 (botteghe) alla Categoria C/1 (negozi). tale profilo veniva contestato dal contribuente per i seguenti motivi: si tratta di una bottega artigianale da diversi anni, che non ha mutato destinazione d’uso e quindi non può essere equiparata ad un vero e proprio negozio; tale immobile è situato in una via malamente illuminata e caratterizzata da scarso traffico, ed in un’area priva di servizi, con strade molto strette; risulta essere privo di finestre e d’impianto di riscaldamento).
Ctr Lazio, sentenza 6242/11/2017

Sì al rimborso dell’imposta per lo scudo versata dopo l’avvio del controllo
Il contribuente, che si è avvalso dello scudo fiscale al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle disponibilità finanziarie detenute all’estero e non dichiarate in Italia, ha diritto ad ottenere il rimborso dell’imposta straordinaria se questa è stata versata dopo l’avvio delle attività di controllo. Questo perché la normativa di riferimento (articolo 1-bis, comma 5 del Dl 78/2009, che a sua volta richiama l’articolo 14 del Dl 350/2011, comma 7) dispone chiaramente che la procedura è attuabile solo se non è iniziata alcuna attività di verifica o controllo. Pertanto va rigettata la tesi dell’Amministrazione secondo cui tale somma non può più essere rimborsata perché versata spontaneamente dal contribuente.
Nel caso esaminato, un contribuente riceve nel settembre 2009 un questionario emanato dalla Gdf tramite il quale essa chiede chiarimenti circa le attività estere dallo stesso detenute e non dichiarate relative al periodo d’imposta 2008. Successivamente, nel novembre 2009, aderisce allo scudo fiscale e versa la relativa imposta, e che veniva poi chiesta a rimborso per mancato perfezionamento della procedura in quanto avviata dopo l’inizio delle attività di controllo.
Ctr Lombardia, sentenza 5324/24/2017

Piccola proprietà contadina anche per il terreno affittato alla società semplice partecipata dalla figlia
Non decade dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina, con pagamento delle imposte di registro e catastale in misura fissa, il contribuente che acquista i terreni agricoli e pli concede poi in locazione alla società agricola partecipata dalla figlia imprenditrice agricola. Se è vero che le agevolazioni fiscali sussistono a condizione che il contribuente provveda alla coltivazione diretta del fondo per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dall’acquisto, tuttavia l’agevolazione permane se il contribuente durante i cinque anni aliena o concede il terreno in godimento a parenti entro il terzo grado ad affini entro il secondo grado aventi la qualifica di imprenditori agricoli, fermo restando la destinazione agricola del fondo, come espressamente disposto dell’articolo undici, terzo comma, del Decreto legislativo 228 del 2001.
Nel caso esaminato, un contribuente acquista nel 2012 dei terreni agricoli pagando le imposte di registro e catastali in misura fissa, e poi li concede nel 2014 in affitto ad una società semplice agricola, partecipata dalla figlia. L’Amministrazione recupera le imposte di registro e catastali con accertamento del valore complessivo di oltre 18mila euro notificato nel novembre 2015, avendo ritenute dovute in misura proporzionale rispettivamente nella misura del quindici e due per cento.
Ctp Treviso, sentenza 476/02/2017

La società in liquidazione non deve presentare l’ interpello per l’esclusione dalle comodo
La società messa in liquidazione non è una società di comodo perché il test non si attua per la società che si trovi in particolari condizioni oggettive, tra le quali la norma contempla lo stato di liquidazione. Al fine poi di godere del regime di esenzione la società non deve presentare alcuna istanza di interpello poiché alla contribuente è sempre consentito di far valere il proprio status anche in sede giudiziale.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione accerta una maggiore Ires ed Irap a una società in liquidazione per il periodo d’imposta 2006, basandosi sul non superamento del test di comodo e sul non aver avanzato la contribuente alcuna istanza di interpello.
Ctr Sicilia, sezione staccata Caltanissetta, sentenza 4653/7/2017

L’indicazione di parcheggi esterni aperti al transito non basta per tassare l’occupazione dell’area privata
Va annullato il recupero Tosap emanato dall’ente locale in capo alla società edile se l’area da essa occupata per lo svolgimento della propria attività è di proprietà privata e non è soggetta ad alcuna servitù di pubblico passaggio. Né tanto meno rileva la circostanza che nel nulla osta, rilasciato dall’Ente locale alla società contribuente tramite cui vengono autorizzati i lavori edili, è indicato che i parcheggi esterni devono restare aperti al pubblico transito, dato che trattasi di situazione temporanea strettamente necessaria per l’intervento edilizio. A maggior ragione la ripresa va annullata se una volta terminati i lavori non è stata attribuita al Comune nessuna porzione di area né la stessa risulta gravata di servitù di passaggio.
Nel caso esaminato, una società edile per effettuare lavori in un condominio ottiene il nulla osta dal Comune in cui è indicato di consentire che i parcheggi esterni devono restare aperti al pubblico transito e quindi l’Ente pretende Tosap relativamente a detta area per l’anno 2016.
Ctp Sondrio, sentenza 136/1/2017

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