Controlli e liti

L’impugnazione dell’accertamento interrompe la prescrizione per il rimborso Iva

La sentenza 20880/2022 della Cassazione: il termine rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo

di Antonella Lucarelli

L’impugnazione, in sede giurisdizionale, dell’avviso di accertamento in rettifica della stessa dichiarazione che, accertando un debito di imposta, comporti il disconoscimento del credito per l’eccedenza Iva, interrompe in base all’articolo 2943, comma 2, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio del diritto al rimborso. Il termine rimane sospeso, in base all’articolo 2945, comma 2, del Codice civile fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. A fornire questo principio è la Cassazione con la sentenza 20880/2022.

La vicenda

Con avviso di accertamento in rettifica l’ufficio riduceva il credito Iva spettante alla contribuente. Nei gradi di merito si riteneva non maturata la prescrizione del credito chiesto a rimborso dalla contribuente stante l’attività di accertamento intrapresa dall’ufficio.

Quest’ultimo, invece, riteneva che poiché solo una parte dello stesso fosse stata contestata nell’accertamento, per la parte non contestata sarebbe spirato il termine di prescrizione.Invero, secondo la Cassazione, l’avviso di accertamento con cui l’ufficio ha ridotto il credito spettante implica il riconoscimento parziale del credito e dunque è idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 del Codice civile («Interruzione per effetto del riconoscimento»). D’altro canto, ha precisato la Cassazione, non potrebbero coesistere, con riferimento allo stesso periodo di imposta e alla stessa dichiarazione annuale Iva, sia un debito per maggiore imposta inevasa che un credito per eccedenza di imposta. Sussiste, infatti, una relazione di corrispondenza biunivoca tra il credito Iva chiesto a rimborso e il debito Iva accertato dall’ufficio per il medesimo anno.

Nella vicenda, il riconoscimento della debenza dell’imposta avrebbe comportato automaticamente il corrispondente disconoscimento del credito per l’eccedenza. In sostanza si tratta di due facce della stessa medaglia: l’insussistenza della pretesa dell’ufficio, avrebbe determinato l’automatico accertamento dell’esistenza del credito chiesto a rimborso.

Pertanto, l’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte della contribuente ha determinato la devoluzione, completa, al giudice tributario della verifica della sussistenza, alternativamente, di una delle due contrapposte pretese: quella dell’ufficio da una parte e quella della contribuente dall’altra.

L’interruzione del termine

Ciò determina senz’altro, secondo la Cassazione, l’interruzione del termine di prescrizione decennale per l’esercizio del diritto al rimborso, che rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Dello stesso segno anche l’ordinanza 20466/2019 della Cassazione.

La conclusione raggiunta trova una indiretta conferma anche nell’orientamento (Cassazione, sentenza 3827/2010) per cui «in tema di rimborso dell’eccedenza dell’Iva», così come prevista dall’articolo 30 del Dpr 633 del 1972, l’impugnazione in sede giurisdizionale «delle sole poste» disconosciute dall’ufficio non produce gli effetti in base agli articoli 2944 e 2945 del Codice civile sulle poste non contestate.

Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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