Imposte

Lavori sul box dopo quelli sulla casa: sì a un nuovo plafond antisismico

Dre Piemonte: se l’intervento sull’unità principale prosegue anche nel 2022, insieme all’avvio del nuovo cantiere per il garage, va rispettato il tetto annuale sui costi detraibili, pari a 96mila euro

di Dario Aquaro

Per essere considerato autonomamente detraibile rispetto ai lavori eseguiti negli anni precedenti, un nuovo intervento edilizio dev’essere «autonomamente certificato». E ciò vale anche per l’intervento antisismico da eseguire nel 2022 su una pertinenza dell’abitazione, che quindi deve avere un «titolo edilizio autonomo e distinto» da quello con cui sono stati autorizzati i lavori del 2021 sull’unità principale. Ma se questi lavori principali proseguono anche nel 2022, contemporaneamente al nuovo (e autonomo) intervento sulla pertinenza, andrà comunque rispettato il limite annuale di spesa per le opere eseguite nel medesimo anno sullo stesso immobile: pari a 96mila euro.

Così la Dre Piemonte (interpello 901-349/2022, presentato il 15 aprile scorso) ha risposto a un contribuente che chiedeva chiarimenti sull’incrocio di “vecchi e nuovi” interventi edilizi nel 2022 e sui relativi limiti di spesa detraibili.

La situazione descritta

Il caso riguarda un immobile composto da un’abitazione principale (categoria A/3) e una pertinenza (C/6), a sua volta «composta da un’autorimessa al piano terreno e una travata a nudo tetto al piano primo». Nel corso del 2021 e del 2022, sull’abitazione principale è stato realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia semplice (detraibile al 50%), affiancato da lavori antisismici strutturali (in zona sismica 3, agevolati al 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022): in totale, tra 2021 e 2022, questo cantiere ha esaurito il plafond di spesa agevolabile, pari a 96mila euro per unità immobiliare.

Ma l’istante ha «la necessità di eseguire lavori urgenti di consolidamento statico anche sulla pertinenza». E perciò chiede all’Agenzia conferma del fatto che tale intervento antisismico – subordinato a un proprio e specifico titolo abitativo – possa essere giudicato autonomo «ai fini della detrazione e dell’utilizzo di un nuovo, autonomo limite di spesa». Considerando anche che l’articolo 16-bis del Tuir «non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione nel rispetto dei limiti indicati».

La risposta del Fisco

La Dre del Pimonte interpellata afferma innanzitutto che l’istanza è inammissibile, perché non ci sono «condizioni di obiettiva incertezza» sulla corretta interpretazione della norma: sul superbonus il Fisco ha infatti fornito chiarimenti con la risoluzione 60/E/2020 e le circolari 24/E/2020, 30/E/2020 e 7/E/2021, oltre che con i tantissimi interpelli pubblicati sul sito delle Entrate.

Ciò premesso, l’Agenzia ricorda che un intervento “trainante” può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare della detrazione «indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale», purché ovviamente si rispettino tutti i requisiti previsti.

Il limite di spesa agevolata per gli interventi antisismici, pari a 96mila euro, è annuale e si riferisce all’unità immobiliare e alle sue pertinenze «unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente». E se i lavori sono la prosecuzione di quelli avviati in anni precedenti sulla stessa unità, occorre tener presente anche delle spese sostenute in precedenza, per non superare il limite ammesso alla detrazione.

In definitiva, l’istante potrà fruire del superbonus per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi antisismici da effettuare sulla pertinenza C/6, nel nuovo limite di spesa di 96mila euro, a condizione che tale intervento sia realizzato sulla base di un titolo edilizio autonomo e distinto da quello che ha autorizzato i lavori realizzati nel 2021 sull’abitazione principale.

Considerato che nel 2022 saranno sostenute spese sia per l’intervento sull’abitazione principale, sia per l’intervento sulla pertinenza, dovrà comunque essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, pari a 96.000 euro. Invece, per quanto riguarda la percentuale di detrazione, si può beneficiare del 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. O fino al fino al 31 dicembre 2022 se entro il 30 settembre 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo. Un traguardo che va verificato calcolando tutti gli interventi previsti, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nella superbonus.

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