Professione

Nel decreto semplificazioni validità giuridica alle informazioni da blockchain

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di Carmine Fotina

Blockchain, startup, registri delle imprese, impianti eolici. Il decreto semplificazioni si presenta come un mosaico eterogeneo di piccoli interventi.

Si stabilisce che la blockchain avrà «la stessa validità giuridica attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l’uso di altre tecnologie». Le «tecnologie basate su registri distribuiti» vengono definite come i «protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche». Tecnologie finalizzate alla registrazione e convalida di dati «verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili». La relazione illustrativa fa alcuni esempi di possibili applicazioni nel pubblico: passaporti e certificati anagrafici, registri (aziendali, scolastico), riscossione imposte, gestione di identità digitali. Nel privato: smart contract, tracciabilità di transazioni, contrasto alla contraffazione del made in Italy.

Il decreto, come detto, integra poi alcune semplificazioni per le startup innovative previste dal Dl 179 del 2012. Gli adempimenti sui dati anagrafici e su quelli relativi all’attestazione del mantenimento dei requisiti di startup (oppure di «Pmi innovativa») potranno essere espletati online tramite la piattaforma startup.registroimprese.it. Viene poi introdotto per le startup innovative l’esonero dal pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

Un ulteriore intervento riguarda il termine per il deposito da parte dei notai dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, che viene ridotto da 20 a 10 giorni con obiettivo l’«accelerazione dei tempi per la nascita delle società di capitali».

Un articolo specifico riguarda le imprese che hanno ricevuto incentivi pubblici: a loro le amministrazioni non potranno più chiedere autocertificazioni che hanno come oggetto documenti o atti comunque acquisibili d’ufficio. Nel Dl entrano anche le procedure per accelerare le erogazioni pendenti relative a Patti territoriali o Contratti d’area oppure al contrario, se ci sono irregolarità, per definire la decadenza dai benefici.

In tema di giustizia “digitale”, si introduce un obbligo per le Pa che non hanno ancora adempiuto all’obbligo informativo di comunicare al ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (le modalità sono però demandate a un successivo provvedimento).

C’è poi un mini-pacchetto energia. Procedure più semplici per la riqualificazione degli impianti eolici esistenti. Prevista anche l’esenzione dalla verifica di assoggettabilità per gli interventi di mera sostituzione delle pale eoliche, in determinati casi. Viene inoltre corretta la norma (peraltro non ancora attuata) che prevedeva l’applicazione di un’aliquota di accisa unitaria all’intero quantitativo di prodotto energetico introdotti in un impianto cogenerativo.

Tra le altre semplificazioni: l’abrogazione dei registri di carico e scarico del burro e alleggerimenti di oneri relativi al settore dello zucchero, degli oli da semi e delle tinto lavanderie.

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