Contabilità

Bilancio comparativo facoltativo per piccoli enti

Attenzione va prestata alla determinazione della soglia dei 220mila euro

Per gli Ets di piccole dimensioni (ovvero con ricavi/rendite inferiori a 220mila euro), in linea con quanto previsto dall’Oic 35, resta facoltativo presentare il bilancio comparativo 2020.

Un chiarimento quello reso dalla Nota ministeriale che consente di risolvere una questione che aveva posto non pochi dubbi per gli operatori del settore. Sotto il profilo operativo, particolare attenzione dovrà essere posta per quanto concerne la soglia entro cui è possibile rendicontare per cassa. A tal proposito, gli Ets di minori dimensioni si “ispireranno” per la redazione del bilancio, in linea con il Dm 5 marzo 2020, ai principi e ai criteri degli Ets “più grandi”.

Si pensi ad esempio alla classificazione delle poste, agli elementi di informativa che l’Ets di piccole dimensioni dovrà fornire con riferimento al carattere secondario e strumentale dell’attività diverse e al rendiconto specifico (articolo 48, comma 3 Cts), per le entrate e le spese relative legate a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occasionali (articolo 79, comma 4, lettera a).

In questo contesto, quindi, per la determinazione della soglia di 220 mila euro, come indicato dal Dm citato, dal calcolo del volume dei «componenti complessivi» di reddito dovranno escludersi le entrate relative ai disinvestimenti e ai finanziamenti ricevuti. Ragionando in questi termini, quindi, un Ets piccolo con entrate “correnti” pari a 180mila euro, che per lo svolgimento della propria attività decide, per esempio, di ottenere un finanziamento pari a 30mila euro e che contestualmente ricavi 40mila euro dalla cessione di un fabbricato, non supererebbe il tetto previsto per l’obbligatorietà di adozione del modello “ordinario”.

Diversamente, se il finanziamento e l’incasso da disinvestimento dovessero essere inclusi nel calcolo, l’Ets, supererebbe la soglia (sopra i 200mila euro) con contestuale obbligo di redigere il bilancio per competenza economica. Un’esclusione di tali poste che tende anche a equiparare la modalità di calcolo dei componenti positivi tra i soggetti che adottano diversi regimi.

Gli enti che adottano la competenza economica, infatti, non includono nel rendiconto gestionale, e quindi nel calcolo dei ricavi e proventi, i finanziamenti ricevuti e gli incassi da disinvestimenti.

Peraltro, l’eventuale superamento o meno del limite inciderà sulla modalità di redazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui i volumi sono stati realizzati, come evidenziato sempre dall’Allegato del Dm del 5 marzo 2020.

Una normativa civilistica che risulta coerente con la (prossima) normativa fiscale di cui all’articolo 87, comma 3 del Cts, per la quale gli Ets non commerciali che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del Cts non abbiano conseguito importi superiori ai 220mila euro possono tenere il rendiconto per cassa per l’esercizio successivo, in luogo delle scritture contabili normalmente previste (articolo 87, comma 1 del Cts).

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