Con la rinuncia ai contributi per la ricostruzione è possibile accedere al 110%
Immobile inagibile
La risposta è affermativa. Come previsto al comma 4 ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, ai fini del 110%, il limite delle spese sostenute è stato elevato del 50% per gli interventi da eco e sismabonus al 110% in favore dei: comuni interessati da tutti gli eventi sismici del 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, nonché del 6 aprile 2009. Il 110% cosi rafforzato (aumentato del 50% rispetto ai plafond ordinari (esempio, 96mila euro, per ciascuna unità immobiliare per sismabonus), è alternativo al contributo per la ricostruzione, ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, ma con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (confronta, articolo 57- bis, comma 1, lettera b, del decreto legge 104/2020 convertito con modifiche dalla legge 126/2020). Viceversa, a fonte di contributo per la ricostruzione, il sismabonus spetta, per gli eventi sismici che si sono verificati a decorrere dal 2009, sempre per le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione. Nell’ipotesi in cui si intenda fruire del superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere via Pec - contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente - la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa a norma dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 - di rinunciare ai contributi per la ricostruzione; questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per fruire delle agevolazioni fiscali (vedi guida operativa “Superbonus rafforzato”, su www.agenziaentrate.it).
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Il padre detrae le spese di ristrutturazione dell’immobile di cui detiene il 25% di usufrutto
di Alessandro Borgoglio
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