Imposte

La rinuncia ai crediti finanziari rientra nel calcolo della Super Ace

Gli importi vantati dal socio erano stati acquisti per leasing immobiliari

di Alessandro Germani

La rinuncia di un socio a un credito finanziario patrimonializza la controllata ed è agevolabile col coefficiente di remunerazione del 15% previsto dalla SuperAce per il 2021. È quanto emerge dalla risposta a interpello 333/2022 delle Entrate.

Nell’ambito di una ristrutturazione aziendale, volta a migliorare i ratios patrimoniali (in particolare il rapporto fra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto) anche nell’ottica di reperire maggior debito presso il sistema bancario, i soci di una società hanno rinunciato a dei crediti che vantavano verso la società. Ciò è stato effettuato nel 2021, con riverbero quindi nel bilancio di quell’esercizio, mediante incremento del relativo patrimonio netto. Si tratta in particolare di crediti che il socio ha acquisito da altre società, vantandoli ora verso la società istante, relativi a contratti di leasing finanziario immobiliare. Quindi secondo l’istante, trattandosi di propri leasing finanziari, non c’è dubbio circa la loro natura finanziaria e sul fatto che l’intera manovra sia agevolabile ai fini Ace (e superAce in particolare).

Sotto il profilo dell’abuso del diritto l’Agenzia effettua un distinguo, richiamando il principio di diritto n. 1 del 2019. Tale pronuncia aveva stigmatizzato quelle operazioni di Mlbo (merger leveraged buy out) in cui un veicolo acquista le azioni di una target quotata dai vecchi soci e sul mercato, in quanto la liquidità reinvestita dai primi nel veicolo a titolo di equity necessaria all’acquisto delle restanti azioni sul mercato configurerebbe abuso del diritto (ai fini Ace e dello statuto del contribuente). Ovvero si vuole scongiurare che l’operazione nel suo complesso risulti un reinvestimento di parte della liquidità derivante dalle originarie acquisizioni dei crediti.

Viene chiarito che nella relazione illustrativa al decreto Ace (Dm 3 agosto 2017) è stato specificato che restano validi i chiarimenti del vecchio Dm 14 marzo 2012, anche se abrogato. A tale riguardo hanno natura di conferimento in denaro esclusivamente le rinunce ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti in denaro. A livello di operazioni antielusive (articolo 10), volte a moltiplicare indebitamente la base Ace su più soggetti dello stesso gruppo, è stato chiarito che le rinunce valgono solo per i crediti di finanziamento in denaro (circolari 12/E/14 e 21/E/15), escludendosi quindi i crediti di funzionamento.

L’Agenzia conferma che i crediti connessi a leasing finanziari rientrano fra quelli di finanziamento, motivo per cui la rinuncia operata nel corso del 2021 rientra nel campo di applicazione della SuperAce ed è pertanto agevolabile a tali fini.

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