Adempimenti

Bonus imprese energivore utilizzabile già prima della fine del trimestre

Le Faq delle Entrate precisano che il credito d’imposta può essere utilizzato prima della fine del trimestre in cui è stata sostenuta la spesa

di Michela Finizio

I recenti crediti di imposta per le imprese energivore – riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica – possono essere usati in compensazione anche senza aspettare la fine del trimestre di riferimento in cui è stata sostenuta la spesa. In pratica, i crediti possono essere utilizzati nel modello F24 prima della fine del trimestre, se le spese a cui si riferiscono sono state sostenute nel trimestre stesso.

A precisarlo è la Faq pubblicata lunedì 11 aprile 2022, sul sito dell’agenzia delle Entrate, e dedicata ai bonsu gas ed energia introdotti con i decreti Sostegni-ter ed Energia (articolo 15 del Dl 4/2022, articoli 4 e 5 del Dl 17/2022, articoli 3 e 4 del Dl 21/2022). Il legislatore, infatti, ha previsto i contributi sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas ed energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, senza precludere l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.

Il bonus energia

Il decreto Sostegni-ter ha introdotto una prima agevolazione dedicata alle imprese a forte consumo di energia elettrica (le cosiddette “imprese energivore”). Si tratta di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) prevede, infatti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Utilizzo senza limiti

L’agenzia delle Entrate ritiene che la normativa non ostacoli in alcun modo l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento.

A un’unica condizione: che nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nello stesso trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della fattura (o delle fatture) di acquisto.

Il codice tributo

La risoluzione 13/E pubblicata il 21 marzo 2022 istituisce il codice tributo «6960» da utilizzare per accedere all’agevolazione. Tale codice va inserito nel modello F24 nella «sezione Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati» oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

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